Limitazioni di cattura

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Il singolo pescatore ricreativo può catturare giornalmente (da terra o da unità da diporto):

1. pesci

2. molluschi (cefalopodi, bivalvi e gasteropodi)

3. crostacei

di taglia minima prevista dalla normativa nazionale e comunitaria e in quantità giornaliera massima di Kg. 5, salvo il caso di preda singola di peso superiore (art. 142 D.P.R. n. 1639/68):

  • Non è sanzionabile, ad esempio, il pescatore ricreativo che cattura in una battuta di pesca dalla sua imbarcazione oppure da terra  4,99 Kg. (tra pesci+molluschi) e un esemplare di dentice di 9 Kg…

4. NON più di 3 Kg. di “mitili” (cozze), senza ausilio di attrezzi di sorta e con modalità stabilite con Ordinanza dal Comandante della Capitaneria di porto (Decreto 10 aprile 1997);

5.  NON può catturare giornalmente più di un esemplare di “Cernia” a qualunque specie appartenga (es. Cernia di fondale)

 

  • Ulteriori norme riguardanti la pesca sportiva

a.  la pesca della “lumachina di mare” è consentita purché non venga utilizzato l’attrezzo denominato “rapido” e “sfogliara”;

b.  è vietata la pesca del “riccio di mare” (è consentita, peraltro, in apnea e solo manualmente - Decreto 7 luglio 1995 “Disposizioni per la pesca del riccio di mare”);

c.  è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare femmine mature di “Astice” e “Aragosta”.

  • Tale pesca è vietata nel periodo 1° gennaio al 30 aprile;
  •  

d. è vietata la cattura giornaliera di più di n° 1 esemplare di “tonno rosso” per ogni unità da diporto, di taglia minima non inferiore ai 30 Kg. o di 115 cm di lunghezza, indipendentemente dal numero di persone presenti a bordo.

È fatto obbligo informare l’Autorità Marittima prima dell’accesso in porto dell’avvenuta cattura e successivamente compilare il “certificato di cattura” reperibile presso qualsiasi Autorità Marittima.

L’esemplare catturato deve essere sbarcato intero (Reg. CE 1559/2017).

e.  è vietata la cattura giornaliera di più di n° 1 esemplare di pesce spada per ogni unità da diporto, di taglia minima non inferiore ai 140 cm e/o 10 kg o 90 cm di lunghezza. È fatto obbligo informare l’Autorità Marittima prima dell’accesso in porto dell’avvenuta cattura e successivamente compilare il certificato di cattura reperibile presso qualsiasi Autorità Marittima;

f. nell’esercizio della pesca occorre rispettare le “dimensioni minime” dei pesci, dei molluschi e dei crostacei previste dal Regolamento sulla pesca, di cui al DPR n. 1639/1968, e all’Allegato III Reg. CE 1967/2006.

g. è vietata la vendita dei prodotti ittici pescati (anche Reg. CE 1967/2006);

Attenzione !

Le limitazioni suddette non si applicano ai partecipanti alle "manifestazioni sportive" (D.M. 12 gennaio 1995).