Tipologia di dolo: diretto e indiretto

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Il dolo si può distinguere in dolo «diretto» (o intenzionale), che è la più grave forma di dolo e si verifica quando il soggetto agente assume un comportamento corrispondente a quello voluto e rappresentatosi; è invece «indiretto» (o enventuale) quando da parte del soggetto agente vi è la consapevolezza che il proprio comportamento potrebbe sfociare in un fatto illecito (cioè a dire allorché il risultato della condotta, pur rappresentato, non è stato dal soggetto agente intenzionalmente o direttamente voluto).

  • Ad esempio, risponde di omicidio volontario, chi esplode colpi di arma da fuoco, all’indirizzo della vittima designata colpendola (dolo diretto); risponde di omicidio volontario anche chi, colloca una carica esplosiva per danneggiare un negozio ed accetta il rischio dell’uccisione di un eventuale ignaro passante (dolo indiretto)

Peraltro, nell’ambito del dolo "indiretto o eventuale" si distingue:

  1. il dolo «alternativo», quando il soggetto agente prevede possibile il verificarsi di due eventi, risultandogli indifferente quale dei due eventi sia prodotto in concreto dalla sua condotta.
  • Ad esempio, il ferimento o la morte della vittima
  1. il dolo «indeterminato», quando il soggetto agente si configura anche la possibilità di realizzare una pluralità di eventi accettando il rischio che si realizzino tutti cumulativamente o alternativamente.
  • Ad esempio, Tizio spara contro due persone con l’intenzione di cagionare indifferentemente la morte o il ferimento di uno od entrambe le vittime

Nella commissione dei reati ricorrono differenti tipologie di dolo oltre a quello diretto e indiretto:

  1. dolo generico e specifico
  2. dolo di danno e di pericolo
  3. dolo di impeto
  4. dolo di proposito
  5. dolo iniziale, concomitante e successivo

Il dolo generico (è il cd. dolo tipico e si ha quando l’agente vuole realizzare la condotta tipica incriminata dalla norma, es. omicidio) e specifico (si ha quando alla previsione e alla volontà si aggiunge il perseguimento di un fine ulteriore, es. arricchimento in caso di furto).
Il
dolo di danno (il soggetto agente provoca un danno a un bene tutelato giuridicamente) e di pericolo (il soggetto ha l’intenzione di danneggiare o minacciare il bene protetto dalla norma);
Il
dolo iniziale (il dolo sussiste solo nel momento iniziale della condotta criminosa), concomitante (il dolo persiste anche durante lo svolgimento della condotta criminosa) e successivo (il dolo si manifesta solo dopo il compimento di una certa condotta non dolosa).
A seconda dell’intensità, del dolo si può distinguere la
premeditazione o reato di proposito (si verifica quando il colpevole cura nei minimi particolari i dettagli dell’esecuzione del reato) e il reato da impeto (si verifica quando la decisione di commettere un reato è del tutto improvvisa).