Considerazioni finali

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Le «cause di giustificazione» (o esimenti) vanno distinte dalle «cause di esclusione della colpevolezza» (o scusanti) e dalle «cause di non punibilità» in senso stretto.

  • Le "cause di giustificazione", infatti, escludono l’antigiuridicità del fatto e rende inapplicabile la sanzione (es. legittima difesa). Tali cause vengono applicate a tutti coloro che hanno preso parte alla realizzazione del fatto.
  • Le "cause di esclusione della colpevolezza", invece, lasciano integra l’antigiuridicità o la illiceità oggettiva del fatto e fanno venir meno solo la possibilità di muovere un rimprovero al soggetto agente. Rientrano in tali cause tutte quelle situazioni in cui il soggetto agente commette un reato in quanto costretto da pressioni psicologiche che gli coartano la volontà. Il soggetto agisce quindi in difetto del richiesto elemento soggettivo. Proprio per tale ragione, tali circostanze operano solo se conosciute dal soggetto e, poiché lasciano integra l’illeceità del fatto, operano solo a vantaggio del soggetto agente e non possono essere applicabili ad altri eventuali soggetti che hanno contribuito alla realizzazione del fatto.
  • Le "cause di esenzione da pena" invece consistono in circostanze che lasciano sussistere sia l’antigiuridicità sia la colpevolezza. La ragione dell’esistenza di tali cause va ricercata nelle ragioni di opportunità circa la necessità o la meritevolezza di pena, avuto anche riguardo all’esigenza di salvaguardare contro-interessi che risulterebbero altrimenti lesi, da un’applicazione ella pena nel caso concreto. Anche tali circostanze non possono essere applicate ai correi.