Conseguenze giuridiche del reato
Alla inosservanza del «precetto» contenuto nella norma penale, consegue a carico dell'autore del fatto, l'applicazione di una "sanzione penale".
Le conseguenza giuridiche del reato sono pertanto le sanzioni che il diritto prevede vengano inflitte a colui che è dichiarato colpevole di un illecito configurante un delitto o una contravvenzione.
Le sanzioni penali sono: le «pene» e le «misure di sicurezza». La duplicità dei tipi di sanzioni si spiega con l’accoglimento, da parte del Codice Penale del 1930, del «Sistema del doppio binario». In base a tale sistema, le pene avrebbero una funzione di castigo e intimidazione; le misure di sicurezza, la funzione di neutralizzare la pericolosità sociale del reo e di «risocializzarlo» all’esito del processo rieducativo che le stesse misure di sicurezza dovrebbero attuare.
► Peculiarità:
Accanto alla pena, il nostro diritto prevede, come sanzione penale, la misura di sicurezza.
- La pena è inflitta all'autore del reato se questi è "imputabile o semimputabile" e come "castigo" per il reato commesso.
- La misura di sicurezza è inflitta all'autore di un reato se si tratta di un "soggetto pericoloso" e per prevenire quindi la futura commissione di ulteriori reati.
- La misura di sicurezza può essere inflitta sia al soggetto "non imputabile", ma pericoloso sia al soggetto "imputabile o semimputabile" che sia anche pericoloso. In tal caso, l'autore del fatto è sottoposto prima alla pena e poi alla successiva misura di sicurezza.
- La pena è inflitta in una "quantità fissa"; la misura di sicurezza non ha durata determinata perché si protrae una durata minima e finché dura la pericolosità.
► Distinzione delle pene
Il Codice penale comune suddivide le pene in due grandi categorie:
- pene principali
- pene accessorie
► Distinzione delle misure di sicurezza
Il Codice penale comune suddivide le misure di sicurezza in due categorie (artt. 199-240):
- personali
- patrimoniali