Istituto della Querela

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Normalmente l’azione penale è esercitata dall’ufficio del Pubblico Ministero; vi sono, però, taluni casi in cui la legge subordina l’esercizio dell’azione penale alla manifestazione di volontà della persona offesa o di altro soggetto.

Tali manifestazioni di volontà, in quanto condizionanti l’azione penale, prendono il nome di «condizioni di procedibilità» di procedibilità.

In particolare, la «querela» (art. 336 e segg. c.p.p.) è la dichiarazione facoltativa, raccolta in un atto o resa oralmente, con la quale la persona offesa da un reato, la cui perseguibilità la legge appunto subordina a querela, o un altro soggetto agente nell'interesse di costei ex artt. 120 e 121 c.p.p. (es. legale rappresentante) manifesta la volontà che il Pubblico Ministero proceda in ordine al reato stesso.
La «richiesta di punizione» assume rilevanza nei soli casi in cui la legge penale subordina la punibilità del reato alla volontà dell’offeso (reati procedibili a querela).

  • Valgono per tutti, quali esempi, talune fattispecie previste dall’art. 1151 cod. nav. (percosse o lesioni colpose) e dall’art. 24 comma 3 della Legge n. 963/65 (come sostituito dall’art. 6 L. 381/1988) in materia di sottrazione o asportazione, senza il consenso dell’avente diritto, di organismi acquatici oggetto dell’altrui pesca ovvero esercizio della pesca con reti a traino nelle zone site a distanza inferiore a 300 mt. da segnali di posizione di attrezzi preesistenti.
  • Ad esempio, nell’ipotesi di lesioni riportate da un membro dell’equipaggio a seguito di disordini a bordo, la polizia giudiziaria intervenuta non è tenuta ad informare il P.M., salvo il caso in cui la persona offesa ha presentato querela oppure sia stata comunque svolta attività di investigazione.

La legge esige una siffatta condizione di procedibilità talora in considerazione della tenuità del reato, la quale induce il legislatore a ritenere che la repressione penale debba attivarsi per esso solo se la persona offesa lo richiede, tal'altra, ad esempio quando si tratti di reati contro l'onore o contro la libertà sessuale, per consentire all'offeso di decidere se al pregiudizio arrecatogli dal reato convenga aggiungere quello che potrebbe derivargli dallo strepitus fori, cioè dalla risonanza data al reato stesso dal processo.
In ordine alle formalità di presentazione, la dichiarazione di querela può essere proposta «per iscritto» (in carta non bollata, purché con firma autenticata a norma dell'art. 39 disp. att. c.p.p., quindi eventualmente dal difensore nominato nell'atto stesso oppure spedita per raccomandata) o anche «oralmente» alla Polizia Giudiziaria[1] o anche al Pubblico Ministero.
L'Autorità che riceve la querela "attesta" la data e il luogo della ricezione, identifica la persona che la presenta (e che, se la presentazione è orale, deve sottoscrivere il Verbale di ricezione), e trasmette il tutto al Pubblico Ministero (art. 337 c.p.p.).
Per esigenza di certezza in ordine alla provenienza dell’atto, va sempre identificato dal Pubblico Ufficiale il soggetto che propone, rinuncia, rimette o accetta la remissione di querela. Il soggetto legittimato a proporla è la persona offesa o legale rappresentante dell’ente o associazione. Se la persona offesa è un minore degli anni 14 o inferma di mente, la querela è presentata dall’esercente la potestà dei genitori, dal tutore ovvero da un curatore speciale all’uopo nominato dal Giudice su richiesta del P.M. (art.121 c.p. e 338)
In ordine al termine, il diritto di querela va proposto, entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato[2], altrimenti è priva di effetti.
Il termine è di 6 mesi quando si tratta di «delitti contro la libertà sessuale»[3] (violenza sessuale) o «atti sessuali con minorenne».

Il diritto di querela si estingue per:

     -   decadenza per decorso del termine;
     -  
morte dell’offeso;
     -   remissione.

In quanto disponibile, la querela può essere «rimessa» dopo la sua presentazione (art. 380) ovvero essere oggetto di rinuncia prima della sua presentazione (art. 339).
Nel caso di reati perseguibili a querela di parte, in mancanza della querela, che può sopravvenire (entro tre mesi), possono essere compiuti solo atti di indagine preliminari necessari per assicurare le fonti di prova (art. 346 c.p.p.).
La «remissione» è la dichiarazione (scritta o orale) con la quale la persona offesa dal reato (= querelante) o chi la rappresenta propone la revoca della querela precedentemente proposta. Per essere efficace (e produrre la estinzione del reato), la remissione deve essere «accettata dal querelato». Poiché la persona querelata (= autore del reato) ha interesse, se innocente, a dimostrare, attraverso il processo, la sua completa estraneità al fatto-reato che le è stato addebitato nella querela, la remissione di questa non produce effetto se il querelato la ha «tacitamente od espressamente ricusata»: vale a dire se alla remissione non è seguita la sua accettazione.
Le spese del procedimento sono a carico al querelato, salvo che nell’atto di remissione sia stato diversamente convenuto (art. 13 Legge 25.6.1999, n. 205)

  • La remissione non è consentita per i "delitti contro la libertà sessuale". In tale ipotesi, quindi la querela, una volta proposta, non può essere più revocata.

Anche per la querela non è richiesta l’adozione di alcuna formula sacramentale purché in essa risulti con sufficienza chiarezza la volontà del querelante.

La querela, pertanto, deve indicare:

  1. indicazione del fatto-reato;
  2. notizie che possono servire a individuare il suo autore;
  3. fonti di prova;
  4. manifestazione non equivoca di volontà del querelante affinché si proceda in ordine al fatto-reato medesimo e se ne punisca il suo autore.

Diversa dalla remissione di querela è la «rinuncia preventiva a proporre querela». Questa può essere espressa (art. 339 c.p.p) o tacita (art. 124 c.p.) e comporta in radice la estinzione del diritto di proporla successivamente, ma la rinuncia non comporta l'estinzione del diritto di risarcimento dei danni.
La rinuncia espressa a proporre la querela può essere fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale con dichiarazione scritta rilasciata all'interessato a ad un suo rappresentante oppure con dichiarazione orale verbalizzata da un Ufficiale di polizia giudiziaria o da un notaio e "sottoscritta dal dichiarante". La rinuncia è inefficace se è priva di questa sottoscrizione. Essa può essere accompagnata dalla rinuncia all'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno (art. 339 c.p.p.).

 


[1] Eccezionalmente, in caso di flagranza di delitto che impone o consente l’arresto (artt. 380 co. 3 e 381 co. 3), la querela può essere proposta (anche con dichiarazione orale) a un Agente di P.G. (anziché a un Pubblico Ufficiale) presente nel luogo. Della dichiarazione di querela va dato atto nel verbale di arresto.
[2] Costante è l’affermazione per cui per notizia del fatto che costituisce reato, ai fini della decorrenza del termine per proporre querela, deve intendersi la piena conoscenza di tutti gli elementi indispensabili per la valutazione dell’esistenza del reato, cioè la notizia completa, diretta, precisa e certa del reato stesso; pertanto uno stato soggettivo di sospetto e di dubbio in ordine alla sussistenza del reato non è sufficiente per far decorrere i termini per la presentazione della querela (Cass. 30.10.1982)
[3] Non di gruppo poiché, per questa, si procede d’ufficio