Giornale di bordo in formato cartaceo
Il comandante di un peschereccio dell'Unione di…lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri non soggetto alla compilazione e alla trasmissione elettroniche dei dati del giornale di pesca, delle dichiarazioni di trasbordo e delle dichiarazioni di sbarco, deve compilare e presentare in «formato cartaceo» i dati del log-book, delle dichiarazioni di trasbordo e delle dichiarazioni di sbarco di cui agli articoli 14, 21 e 23 del regolamento sul controllo (=Reg. CE 1224/2009). Le suddette dichiarazioni di trasbordo e di sbarco possono essere altresì compilate e presentate dal rappresentante del comandante a suo nome (=mandatario).
Peraltro, tale obbligo si applica anche ai pescherecci dell'Unione di... lunghezza fuori tutto pari o inferiore a 10 metri ai quali lo Stato membro di bandiera abbia imposto di tenere il giornale di pesca e di presentare le dichiarazioni di trasbordo e/o di sbarco in conformità all'articolo 16, paragrafo 3 (pescherecci non soggetti agli obblihui relativi al giornale di pesca), e all'articolo 25, paragrafo 3 (perscherecci no soggetti agli obblighi relativi alla dichiarazione di sbarco), del regolamento sul controllo.
- Modelli di giornali di pesca, dichiarazioni di trasbordo e dichiarazioni di sbarco in formato cartaceo
Per tutte le zone di pesca, salvo la sottozona NAFO 1 e le divisioni CIEM Va e XIV, il giornale di pesca, la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco sono compilate e presentate in formato cartaceo dai comandanti dei pescherecci dell'Unione in conformità al modello riportato nell' Allegato VI (Modello combinato dell'Unione Europea di Giornale di pesca, dichiarazione di sbarco e dichiarazione di trasbordo) e secondo le istruzioni riportate nell’Allegato X del Regolamento (CE) n. 404/2011.
Tuttavia, per le operazioni di pesca condotte esclusivamente nel Mediterraneo ai comandanti di pescherecci dell'Unione che effettuano quotidianamente bordate di pesca in un'unica zona di pesca, è consentito utilizzare il modello riportato nell'Allegato VII (Modello di Giornale di pesca e di dichiarazione di sbarco/trasbordo dell’Unione europea - Mar Mediterraneo) del Regolamento (CE) n. 404/2011.
Per la sottozona NAFO 1 e le divisioni CIEM Va e XIV, si utilizza il formato riportato nell'Allegato VIII (Modello di Giornale di pesca dell’Unione Europea per la sottozona NAFO 1 e le divisioni CIEM Va e XIV) per il giornale di pesca cartaceo e il formato riportato nell'Allegato IX per le dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni di sbarco cartacee.
Il giornale di pesca, la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco nel formato cartaceo riportato negli Allegati VI e VII sono tenuti in conformità al paragrafo 1 e all'articolo 31 del Regolamento n. 404/2011 anche qualora i pescherecci dell'Unione in questione svolgano attività di pesca nelle acque di un paese terzo, nelle acque disciplinate da un'organizzazione regionale per la pesca o in acque esterne alle acque dell'Unione non disciplinate da un'organizzazione regionale per la pesca, salvo nel caso in cui il paese terzo o le norme dell'organizzazione regionale per la pesca interessata richiedano in modo specifico la compilazione e la presentazione di una tipologia diversa del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo o della dichiarazione di sbarco.
Qualora il paese terzo non specifichi un giornale di pesca particolare ma richieda elementi di dati diversi da quelli previsti dall'Unione europea, tali dati devono essere registrati.
Gli Stati membri possono continuare ad utilizzare giornali di pesca in formato cartaceo conformemente al regolamento (CEE) n. 2807/83 (abrogato) per i pescherecci dell'Unione non soggetti alla compilazione e alla trasmissione per via elettronica dei dati del giornale di pesca a norma dell'articolo 15 del regolamento sul controllo fino al completo esaurimento delle scorte di giornali di pesca cartacei.