Tipo di pesca

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I dati riportati in questo settore del documento autorizzativo indicano rispettivamente il “Tipo di pesca e gli attrezzi consentiti”.

Ogni unità da pesca, in relazione alle proprie caratteristiche tecniche ed alle dotazioni di sicurezza, è abilitata ad esercitare un determinato tipo di pesca.

La Comunità Europea, recentemente, ha introdotto ulteriori elementi per la classificazione delle unità nell’ambito delle abilitazioni nei vari tipi di pesca. Tant’è che si è reso necessario, per la classificazione delle navi nei vari segmenti, prendere in considerazione altri parametri quali la “lunghezza fuori tutto” ed i “sistemi di pesca” ai quali ogni nave è autorizzata.

L’integrazione dei citati elementi determina l’assegnazione della nave ad una delle seguenti categorie di programma previste dal POP IV (=Propraganda Orientamento Pluriennale):

 

Costiera: 4H1 - Piccola pesca costiera
  4H2 - Strascico
  4H3 - Traino pelagico a coppia
  4H4 - Attrezzi passivi
  4H5 - Draga idraulica
  4H6 - Polivalenti
Mediterranea: 4H7 - Strascico e volante
  4H8 - Attrezzi passivi
  4H9 - Circuizione per tonno
  4HA - Spadare
Oceanica: 4HB - Oceanica

Al fine di poter cambiare il tipo di pesca autorizzato sulla Licenza è necessario richiedere apposito nulla-osta al Ministero che, dopo aver valutato la compatibilità della richiesta con la capienza del relativo segmento, invita l’interessato a produrre idonea documentazione attestante la sussistenza dei requisiti prescritti per esercitare il diverso tipo di pesca.

L’Amministrazione, completata l’istruttoria, (favorevolmente) può rilasciare la Licenza di pesca con la variazione in parola.
Anche se in linea generale non è consentita l’aggiunta di nuovi sistemi di pesca sulla Licenza, possono tuttavia verificarsi delle eccezioni (per esempio in caso di rinuncia ad un sistema di pesca che incide maggiormente sulle risorse ittiche) in cui l’Amministrazione, su richiesta dell’interessato, può valutare l’opportunità di concedere l’autorizzazione per un nuovo attrezzo in sostituzione di quello a cui si rinuncia. In tal caso l’Amministrazione centrale rilascia apposito nulla osta e successiva Licenza di pesca.
Il rilascio del “nulla-osta“ da parte del Ministero è pure necessario qualora l’interessato intenda utilizzare l’unità, oltre che per la pesca professionale, anche come unità asservita ad impianto ovvero come unità appoggio sub. Al rilascio di tale nulla- osta segue quello della Licenza di pesca recante apposita autorizzazione.