Eccesso colposo militare
Prima di passare all’esame analitico delle varie scriminanti, è necessario soffermarci brevemente su di un istituto che in particolare interessa la disciplina di tutte le cause di giustificazione: l' eccesso colposo.
Anche per le cause di giustificazione previste la Codice penale militare di pace (legittima difesa, uso legittimo delle armi e necessità militare, come per quelle previste nel Codice penale comune all’art. 55, è ipotizzabile, infatti, l’eccesso colposo (art. 45 c.p.m.p.): esso si verifica – nella legittima difesa, nell’uso legittimo delle armi e nei casi particolari di necessità militare - quando si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra Autorità, ovvero imposti dalla necessità.
Risulta subito evidente il perfetto parallelismo di questa norma con l’art. 55 c.p.
L’art. 45 c.p.m.p. recita testualmente: «Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 40, 41, 42, escluso l'ultimo comma, e 44, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come reato colposo».
- Si pensi ad esempio, al militare che, aggredito da un caporale, valuta negligentemente (non tenendo conto di rilevanti elementi) l’entità della violenza e decide di reagire con la baionetta, invece che con un bastone, che era a sua disposizione e che sarebbe bastato per respingere la violenza. Avendo ferito il caporale, è chiamato a rispondere del reato di insubordinazione con violenza, in quanto il suo comportamento non trova completa giustificazione nella difesa legittima, della quale egli ha colposamente ecceduto i limiti e, poiché la lesione personale è prevista anche nella ipotesi colposa, egli è condannato per insubordinazione, ma con la pena prevista per la lesione colposa.
L’insubordinazione con violenza è prevista solo nella forma dolosa; ma essa, oltre all’interesse militare della disciplina, offende anche interessi comuni (l’incolumità personale) e pertanto l’eccesso colposo in una causa giustificante tale reato militare (difesa legittima, appunto) lascia sussistere una responsabilità colposa del militare per il reato comune di lesioni personali.