L' attività di Polizia Marittima

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L’attività di «Polizia Marittima» è una materia tanto complessa nel suo profilo generale quanto articolata relativamente ai molteplici ambiti in cui vi si opera. Occorre premettere che per Polizia Marittima (strictu sensu) s’intende quell’attività volta a garantire un pacifico e ordinato, nonché sicuro, svolgimento delle attività nell’ambito portuale, demaniale e del mare territoriale (art. 524 Reg. cod. nav.); si sostanzia in una funzione a carattere "preventivo" ed una "repressiva". Nella seconda emergono le attività connesse all’attribuzione di poteri di polizia giudiziaria agli operatori del settore.

Le “fonti” da cui attingere ciò sono il Codice della Navigazione all’art.1235 e dalle leggi speciali per la pesca (D.lgs. n. 4/2012), diporto (D.lgs. 171/200 e successive modific.), inquinamento marino da navi (legge 979/82 e successive modific.), difesa del mare (ad es. il tema dei rifiuti connesso all’ecomafia) ed il Codice della Strada (per quanto attiene l’ambito portuale).

La competenza attribuita agli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria del settore è piena per i reati previsti dal Codice della Navigazione e dalle succitate leggi speciali. E’ pur vero che la qualifica di "Pubblico Ufficiale", impone a questi ultimi l’obbligo di denuncia in caso si venisse a conoscenza di reati comuni (ex artr. 361, comma 1 c.p.).

L’attività delle Capitanerie di Porto è precipua nell’esercizio della Polizia Marittima assieme alla collaborazione delle altre Forze dell’ordine e corpi dello Stato competenti. L’opera di polizia giudiziaria (accertamento e repressione) si esplica in ambito penale (ad es. con “informativa di reato”) e amministrativo, limitata per materia (art. 13 L. 689/81: una sorta di codice di procedura per gli illeciti amministrativi.). Nell’ambito portuale ove spesso si riscontra un complesso riparto di competenze con l’Autorità portuale, da cui scaturiscono responsabilità, la figura del Comandante del porto esplica anche un’attività di normazione (nell’accezione specifica), soprattutto per quelle attività legate alla quotidiana pratica marittima non contemplate da leggi vigenti.

Il Capo del Circondario marittimo può emanare regolamenti e ordinanze (art. 59 Reg, cod. nav.), escluso per quanto concerne i limiti di navigazione dalla costa di competenza del Capo del Compartimento. Questi succitati sono atti formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi (erga omnes); il regolamento è impiegato per attività a carattere continuativo mentre l’ordinanza regola fatti occasionali.

Tra le attività che il Comandante del porto può regolamentare vi sono quelle portuali: manovra delle navi (art.62, 63 Cod nav.), movimentazione merci (art. 65 Cod. nav.), guardiania (art. 74 Cod. nav.), uso fiamma, ecc., solitamente norme condensate nel Regolamento di Sicurezza Generale.

Per la rimozione di relitti (art. 72, 73 Cod. nav.) l’Autorità Marittima sensibilizza gli enti con risorse economiche mentre dell’escavazione dei fondali (art. 76, 78 Cod. nav.) se ne occupa l’Autorità Portuale. Inoltre il Comandante può disporre per le attività in caso di pericolo (ad es. uso di unità per soccorso; art. 69, 70 Cod. nav.) e l’accensione di fuochi (art. 80 Cod. nav.). Poiché trattasi, quest’ultima, di attività autorizzata dalla P.S., dal Comune per l’uso dell’area designata e verso persona abilitata da licenza, l’Autorità Marittima si limita all’aspetto attinente la sicurezza della navigazione per quanto concerne il servizio di segnalamento, l’interdizione e la sicurezza dell’area.

Il Comandante del porto può vigilare sui soggetti che operano nell’ambito portuale e che il Capo del Compartimento può sottoporre ad iscrizione in appositi Registri (art. 68 Cod. nav.); in effetti si tratta oggi di una comunicazione di “inizio attività”.

Per concludere il profilo di Polizia Marittima è opportuno dare un cenno ai c.d. “punitivi”: art.1174 Cod. nav. (inosservanza di provvedimenti), art.1231 Cod. nav. (inosservanza di norme di sicurezza della navigazione), art.1164 Cod. nav. (demanio).