Il sequestro facoltativo

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Il sequestro facoltativo eseguito dall'Agente accertatore, a differenza di quello obbligatorio, può legittimamente essere eseguito se riferito a:

  1. cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione (con l'esclusione degli attrezzi da pesca per i quali essendo prevista la confisca obbligatoria, il sequestro è obbligatorio e non facoltativo);
  2. cose che sono il prodotto della violazione, sempre che appartengono ad una delle persone cui sarà ingiunto il pagamento della sanzione, quale autore del fatto o obbligato in solido (con esclusione del pescato per il quale, essendo prevista la confisca obbligatoria, il sequestro è obbligatorio e non facoltativo);
  3. cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituiscono violazione amministrativa, a meno che esse appartengono a persona estranea alla violazione e che la fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione possono essere oggetto di autorizzazione amministrativa.

La stretta relazione tra sequestro e confisca induce a ritenere che non possono essere sequestrati i prodotti dell'azione illecita (escluso come detto il pescato) qualora all'accertamento risulti che le cose che costituiscono il prodotto dell'azione stessa appartengano a persona estranea alla violazione (cose non confiscabili); inoltre non possono essere sequestrate le cose, la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione ha costituito violazione amministrativa, se all'accertatore risulti che appartengano a persona estranea alla violazione e se per esse possa essere rilasciata l'autorizzazione che consenta il legittimo uso, porto, detenzione, alienazione o fabbricazione.

Dalle su accennate considerazioni emerge che l’obbligatorietà della confisca e del sequestro è direttamente collegata con l’uso illecito dell’attrezzatura stessa, piuttosto che dalla constatazione se l’attrezzatura stessa è o meno di uso potenzialmente illecito in sé, quali ad esempio le reti con le maglie di dimensioni inferiori a quelle previste.