Il ruolo delle Capitanerie di Porto: gestione, vigilanza e controllo.

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E’ evidente come le riserve naturali marine - aree di particolare valore naturalistico - richiedano un costante controllo ed un’intensa attività di prevenzione e repressione, adeguatamente supportate da una gestione responsabile che soddisfi appieno, coniugando in maniera equilibrata, sia le aspettative degli utenti del mare che quelle dell’ambiente da tutelare. A tal riguardo, le Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, assolvono essenziali compiti di polizia amministrativa, nella sua accezione più ampia, conferiti non solo dalla legge istitutiva ma anche dal Codice di Procedura Penale e dal Codice della Navigazione. L’art. 19 della legge quadro sulle aree protette, infatti, sancisce che per l’eventuale gestione delle aree marine protette, il Ministero dell’Ambiente si avvale proprio delle competenti Capitanerie di Porto. Tenuto conto, altresì, che per ogni riserva marina la legge prevede una commissione di riserva, nominata con decreto ministeriale, di cui fa parte il Comandante della Capitaneria di Porto interessata, ben si comprende come l’Autorità Marittima sia rappresentativa tanto degli aspetti inerenti la salvaguardia ambientale quanto di quelli legati al traffico marittimo, alle attività di pesca, al diporto ed in genere a quanto connesso con le realtà esistenti in loco. La Commissione di riserva ha un duplice compito ovvero, di affiancare la Capitaneria e l’Ente gestore nella gestione dell’area protetta, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva stessa, e di fornire il proprio parere in merito alla proposta del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le previsioni relative alle spese di gestione, formulata dalla Capitaneria o dall’ente. Chiaramente, il regolamento sarà sottoposto ad approvazione da parte del Ministro, sentito il parere della Direzione Genarale per la protezione della natura (ex Servizio Difesa Mare) – Segreteria Tecnica per le aree marine protette.

Il Capo del Compartimento ai sensi dell’articolo 59 del Reg. Cod. Nav., in veste di Capo del Circondario, può emanare delle "ordinanze" (atti amministrativi aventi forza di legge) ai fini della disciplina organizzativa e gestionale della riserva protetta. Nel periodo che intercorre tra la pubblicazione del decreto istitutivo sulla Gazzetta Ufficiale e l’individuazione dell’Ente gestore, tale provvedimento assume indubbiamente un elevato carattere normativo poiché permette di delineare, seppur temporaneamente, una forma di tutela che comunque risulta essere utile anche se probabilmente incompleta o apparentemente superficiale.

Lo strumento che consente al Corpo di intraprendere azioni repressive qualora venissero accertati degli illeciti amministrativi e penali, è costituito dall’art. 30 (Sanzioni) della legge 979/82 e della legge 394/91.

Per le violazioni amministrative è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 103 € ad un massimo di 2.582 €, mentre per quelle penali la pena pecuniaria o detentiva variano a seconda della tipologia di reato commesso.

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