Il soggetto passivo del reato

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Ogni reato offende l’interesse alla "pacifica convivenza". Offende quindi lo Stato che è il titolare di tale interesse. In astratto, perciò, lo Stato è il soggetto passivo di qualsiasi reato.
Siccome il reato danneggia o mette in pericolo «
interessi di una suprema dignità» come la vita, la libertà individuale e «interessi altresì rilevanti» come il patrimonio, gli interessi della pubblica amministrazione, ecc. per questo motivo il legislatore ha previsto per chi viola le norme penali sanzioni più afflittive perché tali da creare un vulnus (buco, danno) alla collettività.

  • Ad esempio, è punito con l’ergastolo o la reclusione chi è riconosciuto responsabile di un omicidio (artt. 575 c.p. e 1150 Cod. nav..).

Da un punto di vista specifico e concreto, il «Soggetto passivo» del reato (nel codice si parla di «persona offesa dal reato») è il titolare del "bene o dell’interesse" (c.d. oggetto giuridico) che la norma giuridica tutela e che è pertanto leso dal comportamento umano costituente reato.
Soggetto passivo può essere un "singolo individuo" oppure una "persona giuridica", ivi compreso lo Stato.

  • Ad esempio, soggetto passivo del delitto di furto è il proprietario della cosa rubata; del delitto di omicidio, chi è stato ucciso; lo Stato nei reati contro la personalità dello Stato (attentato contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato, attentato contro il Presidente della Repubblica, spionaggio, associazione sovversiva, attentato per finalità terroristiche o di eversione, strage, ecc.) o nei reati contro l’amministrazione della giustizia (omessa denuncia di reato, favoreggiamento personale o reale, evasione, ecc.).

Quando un reato "lede" o "pone in pericolo" più beni-interessi, appartenenti a persone distinte, si parla di reato «plurioffensivo».

  • Si pensi ad esempio, al reato di calunnia (art. 368 c.p.), che offende nello stesso tempo lo Stato, nel suo interesse alla regolare amministrazione della giustizia, e la persona falsamente incolpata; l’attentato per finalità terroristiche o eversive (art. 280 c.p.) che, nello stesso tempo, lede o pone in pericolo la sicurezza dello Stato e dell’ordine costituzionale e l’interesse alla vita della persona aggredita; al reato di rapina (art. 628 c.p), che insieme all’interesse relativo al possesso offende anche l’interesse relativo all’integrità fisica e alla libertà morale del soggetto passivo; al reato di estorsione (art. 629 c.p.) che offende la sicurezza e la libertà della persona oltreché la inviolabilità del patrimonio.

Se i titolari degli interessi protetti sono soggetti distinti, il reato plurioffensivo ha più soggetti passivi. Se offende un numero indeterminato di persone si parla di reati "vaghi" o "vaganti".

 

 

Dal soggetto passivo del reato deve essere distinto il «Soggetto passivo della condotta» dovendosi intendere quest’ultimo come colui sul quale “materialmente“ incide la condotta criminosa. Normalmente le due qualifiche coincidono nella stessa persona.

  • Si pensi ad esempio, al reato di omicidio dove la vittima è al tempo stesso soggetto passivo del reato e della condotta; viceversa nel reato di mutilazione fraudolenta della propria persona (art. 642 c.p.) l’autore del reato è soggetto passivo della condotta mentre soggetto passivo del reato è la compagnia di assicurazione (l’interesse relativo alla inviolabilità del patrimonio delle imprese assicuratrici contro gli infortuni) che l’autore del reato intendeva frodare con il proprio comportamento.

Infine occorre distinguere, dai predetti soggetti, il «danneggiato» dal reato, cioè colui che dal reato ha subito un danno civilmente risarcibile ed è il titolare del diritto alla restituzione e al risarcimento del danno. Sebbene frequentemente il soggetto passivo del reato coincide con il danneggiato, è tuttavia possibile che ciò non accada.

  • Ad esempio, nel reato di omicidio, soggetto passivo è la vittima; danneggiati dal reato sono i congiunti superstiti.