Identificazione: persona giuridica

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La notifica dell’accertamento della contestazione deve essere fatta nei confronti di chi risulta essere «legale rappresentante» pro-tempore della Società o dell'Ente; mentre se si intende notificare una copia al «dipendente» che ha commesso materialmente la violazione di cui la società debba rispondere occorre accertarsi della effettiva "qualifica" e "mansione" societaria ricoperta dal dipendente medesimo, al fine di evitare che venga notificato un atto nei confronti di un soggetto che svolga mansioni esterne o occasionali o addirittura non sia affatto dipendente della società alla quale si intende addossare la responsabilità del fatto illecito contestato.
A tal riguardo la giurisprudenza ha considerato valida la notifica effettuata nei confronti di un socio o di un collaboratore presso la sede dell’azienda[1], mentre la cancellazione di una società non produce effetti presso i terzi creditori anteriori ancora sussistenti, con conseguente legittimazione del liquidatore a ricevere gli atti pur dopo il provvedimento di cancellazione[2].
Si rileva tuttavia come (specialmente per le c.d.”Auto aziendali”) – qualora il proprietario abbia pagato la sanzione – il conducente possa comunque ricorrere avverso la «sanzione accessoria» della decurtazione del punteggio sulla patente, perché ha un interesse diretto e concorrente a quello del proprietario[3], significandosi comunque che il pagamento in misura ridotta non preclude la possibilità di espletare successivo rcorso per le eventuali sanzioni accessorie non pecuniarie[4].

 

 


[1] Cass. Civ. – Sent. n° 24622 del 03.10.08
[2] Cass. Civ. - Sez. Trib. – Sen. n° 25472 del 20.10.08

[3] Sent. n° 53 del 23.02.05 del G.d.P.di Abbiategrasso

[4] Cass. Civ. a SS.UU. – Sent. n° 20544 del 29.07.08