Norme in bianco del Codice della navigazione

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Attraverso un tipico atto come la «Ordinanza di polizia marittima» il Comandante del Porto-Capo del Circondario Marittimo, regola, integrando il corpo normativo in relazione alla necessità emergenti della situazione locale, le attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone di sua competenza. Dà così attuazione a un potere normativo” (art. 59 Reg. Cod. nav.), a carattere generale, nell’ambito della propria circoscrizione marittima, disciplinando l’uso degli spazi portuali, del demanio marittimo e del mare territoriale
Spesso si tratta di disposizioni legate a fatti limitati nel tempo o contingibili ed urgenti. Altre volte si stabiliscono regole destinate a durare, quali ad esempio la destinazione di accosti a banchine e calate, in questo caso l’Ordinanza può prendere la forma di approvazione di un regolamento ad essa legato come parte integrante dell’ordinanza stessa.

L’inosservanza delle disposizioni dell’Autorità Marittima e, quindi, anche il mancato rispetto delle suddette Ordinanze, costituisce, salvo che il fatto non sia perseguibile a titolo di reato, «illecito amministrativo» (ex. artt. 1164 e 1174 Cod. nav.) punito con sanzioni principali a carattere pecuniario e sanzioni accessorie di vario tipo; o sicuramente «illecito penale» nel caso di norme attinenti la sicurezza della navigazione (ex art. 1231 Cod. nav.).

Nell’ambito del concetto di "polizia marittima" le suddette disposizioni punitive, previste:

  • dall’ art. 1164 Cod. nav. per i beni pubblici marittimi,
  • dall’ art. 1174 Cod. nav. per la polizia dei porti
  • dall’ art. 1231 Cod. nav. per quanto attiene la sicurezza della navigazione....

....assurgono al rango di «norme in bianco» e, quindi, adattabili alle situazioni concretamente verificatesi.