Marcatura e Identificazione dei pescherecci dell'Unione (Reg. UE n. 404/2011)

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L’art. 8 del Regolamento (CE) n.1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 ed il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011[1] della Commissione dell’ 8 aprile 2011, Titolo II, Capo III, Sezioni 1 e 2, al fine di agevolare l’attuazione del sistema di controllo della pesca, hanno disciplinato omogenee modalità di marcatura e identificazione dei pescherecci e delle imbarcazioni trasportate a bordo, nonché degli attrezzi da pesca, utilizzati nelle acque comunitarie.

Dal 1° gennaio 2012, pertanto, i pescherecci dell’Unione devono riportare, in forma permanente e chiaramente leggibile, la «sigla del porto di iscrizione» ed il «numero di matricola» dell’unità su entrambi i lati della prua, più in alto possibile rispetto al livello dell'acqua, in modo da essere chiaramente visibili dal mare e dal cielo, dipinti in un colore contrastante (bianco o nero) con il fondo su cui sono tracciati (art. 6 Reg. di esecuzione (UE) n.404/2011)

  • I caratteri devono avere le seguenti dimensioni:
  1. per i pescherecci aventi lunghezza fuori tutto (l.f.t.) superiore a 10 metri ma inferiore a 17 metri l’altezza delle lettere e dei numenri deve essere di almeno 25 cm e lo spessore della linea di almeno 4 cm;
  2. per i pescherecci aventi lunghezza fuori tutto (l.f.t.) pari o superiore a 17 metri l’altezza dei caratteri deve essere di almeno 45 cm e lo spessore della linea di almeno 6 cm.

Le eventuali imbarcazioni trasportate a bordo dei pescherecci e i dispositivi di concentrazione dei pesci devono essere contrassegnati con le lettere ed il numero di matricola esterni del peschereccio che li utilizza.

 


 

[1]Regolamento (UE) 404/2011 recante “Modalità di applicazione regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca”.