La Rimozione

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La rimozione (artt. 29 e 33 c.p.m.p.) consiste nella «perdita (perpetua)del grado di cui il militare sia eventualmente insignito, nella retrocessione del militare stesso alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe, nella incapacità di rivestire per il futuro un grado militare qualsiasi». 

La rimozione consegue: 

  • in relazione alla durata della pena,alla reclusione militare superiore a 3 anni per tutti i militari [1] rivestiti di un grado appartenenti ad una classe superiore all’ultima; 
  • indipendentemente dalla durata della pena, alla condanna per reati specificamente indicati dalla legge, militari (es. rivolta, diserzione) o comuni (es. truffa, appropriazione indebita, peculato militare, ecc.); alla condanna per concorso in reato militare con un inferiore (art. 58 c.p.m.p.)

 

 

 


[1] Sull’art. 29 c.p.m.p. è intervenuta una importante sentenza della Corte costituzionale (28 maggio 1993, n. 258), la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale di tale norma «nella parte in cui prevede che per gli “altri militari” la rimozione consegue alla condanna alla reclusione militare per una durata diversa da quella stabilità per gli ufficiali e sottufficiali»; e ciò per irragionevole disparità di trattamento a danno dei graduati di truppa.