Abusi sul demanio marittimo

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Gli abusi sul demanio marittimo possono configurarsi in molteplici modi e con diversa consistenza. Essi sono correlati alle differenti modalità di utilizzazione dei beni demaniali, nonché all’esistenza o meno del «titolo concessorio» ed al contenuto dello stesso.
Le fonti del diritto speciale che disciplinano il "
rilascio di concessioni" di beni del demanio e di zone di mare territoriale (art. 524 trans.), l’autorizzazione alla "esecuzione di nuove opere" in prossimità del demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare oppure le occupazioni e le innovazioni abusive sono:

  1. Art. 30 Cod. nav. (Uso del demanio marittimo)
  2. Art. 36 Cod. nav. (Concessione di beni demaniali)
  3. Art. 54 Cod. nav. (Occupazioni o innovazioni abusive)
  4. Art. 55 Cod. nav. (Nuove opere in prossimità del demanio marittimo)
  5. Art. 27 Reg. Cod. nav. (Vigilanza)
  6. Art. 499 disposizioni penali e disciplinari Reg. Cod. nav. (Servizio ronda)
  7. Art. 1161 Cod. nav. (Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata)
  8. Art. 1164 Cod. nav. (Inosservanza di norme sui beni pubblici).

Atteso che compete comunque alla Amministrazione dei Trasporti, di regolare l'uso del demanio marittimo e di esercitarvi la “polizia” (=polizia demaniale), il potere dell'Amministrazione marittima, per quanto ampio, non è esclusivo: l'estrinsecazione dei poteri delle altre amministrazioni interessate deve essere in ogni caso sottoposta ad un'opera di coordinamento e di armonizzazione a cura della predetta Amministrazione.
 
L'Autorità amministrativa preposta, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo (art. 36 Cod. nav.). Le concessioni sono generalmente «temporanee»; tuttavia, in circostanze speciali, possono anche essere «senza limiti di tempo».
Nel primo caso il rilascio della concessioni spetta all'Autorità amministrativa competente, mentre per le concessioni senza limiti di tempo occorre una legge. È opportuno premettere che il carattere demaniale del bene concesso presuppone sempre la «revocabilità» della concessione.
Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso una zona demaniale o farvi una qualsiasi innovazione tendente a variare o modificare la proprietà demaniale, o ad indurre limitazioni o impedimenti agli usi per cui essa è destinata, ovvero a pregiudicare i diritti ad essa inerenti deve ottenete la “concessione“ dall'Amministrazione competente previa presentazione di opportuna domanda.
 
La materia degli "abusi" sul demanio marittimo è disciplinata, per quanto riguarda la parte amministrativa dall’art. 54 Cod. nav., per la parte relativa alle disposizioni penali dall’art. 1161, comma 1 Cod. nav. e ss. E per la parte privatistica delle norme sulla proprietà contenute nel Codice civile.
Si evidenzia che gli articoli 54 e 1661 Cod. nav. si applicano anche alle "innovazioni abusive" eseguite entro il limite dei 30 metri dal demanio marittimo (c.d. zona di rispetto), tale limite può essere aumentato, per ragioni speciali, in determinate località, qualora queste non siano previste in piani regolatori generali o particolareggiati già approvati dagli Enti Locali competenti, d’intesa con le Autorità Marittime ai sensi dell’art. 55 Cod. nav.
L’art. 54 Cod. nav. enuncia: “Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il Capo del Compartimento Marittimo (o altra Autorità competente) ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino stato entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell’ordine, provvede d’ufficio a spese dell’interessato”.

  • Il Capo del Compartimento, ad esempio, in caso di occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo (o in prossimità di esso), deve “ingiungere” al contravventore la rimessa in pristino stato dell’area e, nell’ipotesi di mancata esecuzione, deve provvedere d’ufficio ponendo a carico del contravventore stesso le spese relative; inoltre, qualora le innovazioni abusive consistano in opere permanenti ed inamovibili, l’Amministrazione marittima potrà, alternativamente alla demolizione, procedere, qualora utile, all’acquisizione gratuita al demanio delle opere abusivamente realizzate.

Il «provvedimento ingiuntivo di sgombero» rappresenta, quindi, l’atto consequenziale rispetto all’azione preventiva di polizia, finalizzata alla vigilanza e alla repressione degli abusi sul suolo demaniale; mentre l’esecutorietà d’ufficio dell’ordine costituisce una forma di "autotutela" speciale alla quale fare ricorso, in via sostitutiva, per il ripristino della legalità venuta meno per l’effetto dell’abuso perpetrato in danno del pubblico demanio marittimo.
Nel caso in cui non sia possibile "individuare i contravventori", l’ordinanza di cui all’art. 54 Cod. nav., dovrà essere emessa “ad incertam persona”; questa potrà essere affissa sulla porta o sulle strutture dell’abusiva costruzione ed eventualmente, per maggior cautela, nell’Albo pretorio del Comune, ciò al fine di predisporre, comunque, un atto prodromico alla successiva procedura di demolizione di ufficio.
 
L’art. 1161 Cod. nav. tipicizza sostanzialmente le seguenti forme alternative di condotta penalmente rilevante:

  1. Occupare abusivamente il demanio marittimo, ossia senza alcun titolo concessorio valido ed  efficace rilasciato  all’Autorità  amministrativa competente;
  2. Impedirne l’uso pubblico;
  3. Fare innovazioni non autorizzate, ossia realizzare qualsiasi tipo di modifica ad una situazione di  fatto che comporti un mutamento, ovvero una limitazione all’uso pubblico del bene demaniale,  ovvero una sua utilizzazione difforme dalle   previsioni del titolo concessorio.
  4.  

 

L’art. 1164, comma 1 Cod. nav. stabilisce, infine, che nel caso di occupazione senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero nel caso di utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, il responsabile è tenuto alla corresponsione di un indennizzo: è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa di una somma da Euro 1.032 a Euro 3.098