Il concetto giuridico di responsabilità

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Il concetto giuridico di «responsabilità» è strettamente compenetrato nel concetto di diritto, ossia l'insieme delle norme obbligatorie che regola la civile convivenza e che, in relazione alle complesse esigenze della realtà sociale, tendono a moltiplicarsi. Il termine "responsabilità" spesso, nel linguaggio comune, é adoperato per indicare un canone organizzatorio che, propriamente, è la "competenza", cioè la porzione di attribuzione nell'esercizio di una pubblica potestà. In senso tecnico giuridico, invece, la responsabilità è la soggezione agli effetti reattivi dell'ordinamento giuridico connessa con l'inadempimento di un dovere di fare o di astenersi da una certa attività.

Pur avendo un comune fondamento etico, il concetto di responsabilità è, pertanto, suscettibile di plurime qualificazioni, secondo le varie branche del diritto cui la condotta antidoverosa inferisce: civile, penale, amministrativa (quest'ultima distinta in disciplinare e patrimoniale). I principi e i criteri dei vari tipi di responsabilità non sono comuni né tanto meno intercambiabili, anche se spesso una sola azione o omissione da’ luogo a responsabilità a diverso titolo. 

  • La responsabilità civile, secondo una schematica classificazione, può essere di carattere contrattuale (per inadempimento totale o parziale di una prestazione dovuta) o per fatto illecito (allorché dolosamente o colposamente si cagiona ad altri un danno ingiusto, con conseguente obbligo di risarcimento). 
  • La responsabilità penale è caratterizzata dalla natura della conseguenza derivante dalla violazione di norme proibite dallo Stato (fatti costituenti reato), consistente nella privazione o diminuzione di un bene individuale (segnatamente la libertà personale). Tale tipo di responsabilità inferisce pertanto a quel gruppo di norme giuridiche con le quali sono proibiti o imposti determinati comportamenti umani in modo indiretto, nel senso che l'inosservanza dei precetti comporta applicazione di sanzioni differenziate per specie e modalità. Il diritto penale fondamentale è contenuto nel Codice penale, che comprende in forma organica i principi di base e le disposizioni generali che valgono anche per le altre leggi penali, salvo che in queste non sia altrimenti stabilito. Il diritto penale complementare è costituito dalle norme penali che si riscontrano nelle leggi speciali, cioè che si applicano soltanto a una classe o a una categoria di persone per la loro qualità o per la speciale condizione giuridica in cui si trovano (cioè nel caso del codice penale militare di pace e in quello di guerra). Indipendentemente dalla collocazione "topografica" delle varie disposizioni (esistono, per esempio, reati previsti nel codice civile), occorre fare riferimento alla natura delle norme. Il procedimento per l'accertamento della responsabilità penale e per l'inflizione delle relative sanzioni è previsto da un gruppo di norme contenute nel codice di procedura penale: quello vigente dal 24 ottobre 1989 (c.d. Codice Vassalli) s’ispira a principi del tutto nuovi rispetto a quello precedente, emanato nel 1930. 
  • La responsabilità amministrativa in senso stretto si differenzia dalla responsabilità civile ordinaria solo perché i soggetti ad essa sottoposti sono legati alla Pubblica Amministrazione da un rapporto di servizio. Essa è conseguente ad un danno erariale, sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti, a differenza dell'illecito civile semplice di competenza della magistratura ordinaria.
  • Dinanzi alla Corte dei conti si risponde altresì per la responsabilità contabile, connessa con la gestione finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici, alla quale sono soggetti anche tutti coloro che hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro e sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato. 
  • La responsabilità disciplinare scaturisce, in generale, dall'inosservanza delle regole derivanti dall'appartenenza ad una determinata istituzione e, nell'ordinamento militare, assume un'intensità maggiore che in qualunque altro settore della Pubblica Amministrazione, in relazione alle peculiari esigenze delle Forze Armate. In particolare essa  consegue ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti militari o conseguenti all'emanazione di un ordine. Le "sanzioni di stato", così chiamate perché sono previste nelle leggi concernenti lo stato giuridico delle varie categorie di militari, hanno un'incidenza maggiore e comprendono anche effetti di natura amministrativa connesse con sentenze di condanna penale. Le "sanzioni di corpo" nonché le regole procedurali connesse sono previste nel vigente Regolamento di disciplina. 

Delineato tale quadro d'insieme, ci soffermeremo, in particolare, sulla responsabilità penale e sugli adempimenti previsti per i superiori gerarchici. In ambiente militare accadono fatti costituenti reati comuni o reati militari. 

Il sistema normativo attuale presenta contraddizioni ed illogicità (per vicende legislative che non è possibile sintetizzare in questa sede) sì che occorre procedere con metodo formale. Per semplicità espositiva, alla distinzione si perviene enucleando i reati militari, che si concretano in qualunque violazione della legge penale militare.

Può, in concreto, accadere (concorso apparente di norme coesistenti) che uno stesso fatto sia previsto dalla legge penale comune e dal c.p.m.p.: in tal caso, per il principio di specialità (art. 15 c.p.) si applica la norma speciale, cioè quella compresa nel c.p.m.p., ricorrendone i presupposti. La distinzione non è meramente teorica, ma comporta adempimenti differenziati da parte dei superiori militari. Il principio della perseguibilità d'ufficio in materia penale, con le eccezioni relative alla querela e alla richiesta di procedimento, comporta l'obbligo, per il Pubblico Ufficiale e per l'incaricato di un pubblico servizio, di denunciare, senza ritardo, al Pubblico Ministero (P.M.) o ad un Ufficiale di polizia giudiziaria, la notizia di un reato perseguibile d'ufficio, appresa nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio (art. 331 c.p.p.).