Permesso di pesca in mare
Dal 2011 è obbligatorio da parte dei pescatori dilettanti che intendono praticare la pesca in mare, da terra e da unità da diporto, “comunicare” al Ministero delle politiche agricole l'esercizio della pesca in mare di tipo sportivo e ricreativo.
“La pratica di pesca sportiva e ricreativa a mare è subordinata al possesso del relativo permesso rilasciato a titolo oneroso in ragione del tipo di pesca praticato e degli attrezzi utilizzati."
Il D.M. 6 dicembre 2010, in attuazione delle previsioni del Reg. (CE) 1967/2006, ha stabilito, allo scopo di promuovere la “rilevazione (=censimento) della consistenza della pesca sportiva e ricreativa”, che tutti i pescatori dilettanti che intendono praticare la pesca in mare, da terra e da unità da diporto, hanno l’obbligo di “registrarsi” effettuando una “comunicazione” al Ministero delle politiche agricole e forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura (MIPAF) (o attraverso sito web o presso gli Uffici delle Capitanerie di Porto competenti per territorio) al fine di ottenere il “permesso (tesserino) di pesca” in mare.
La comunicazione deve contenere:
- le generalità complete;
- il tipo di pesca praticato (sportiva o ricreativa);
- il tipo di pesca esercitata (da terra, da unità da diporto, subacquea):
- l'attrezzatura utilizzata per la pesca;
- il mezzo nautico impiegato (privato, noleggio, charter);
- l'appartenenza - o meno - ad un'Associazione sportiva;
- l'area regionale in cui avviene la pesca.
Il permesso obbligatorio è rilasciabile gratuito sul sito ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Dopo la registrazione, infatti, sarà possibile stampare l’attestato per la pesca in mare da tenere sempre dietro e da esibire in caso di richiesta degli Organi di polizia. Al momento del controllo il pescatore sportivo o ricreativo deve esibire l'attestazione dell'invio della comunicazione. L'attestato della avvenuta comunicazione funzionerà da “titolo” per l'esercizio della pesca.
Qualora non ne sia in possesso, deve sospendere l'attività di pesca ed effettuare entro 10 giorni dall'accertamento da parte dell’Organo di controllo, la comunicazione ovvero presentare, all'Autorità che ha effettuato il controllo, l'attestazione della comunicazione già effettuata, per non incorrere in sanzioni.
La comunicazione è obbligatoria per tutti coloro che abbiano compiuto 16 anni, ha validità di 3 anni e può essere effettuata in vari modi:
- attraverso l'ausilio delle Associazioni di pesca sportiva e ricreativa e le Associazioni di pesca professionale (FIPSAS, Lega Navale - Assonautica, ecc.);
- tramite una semplice registrazione sul sito del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, www.politicheagricole.gov.it;
- recandosi nella più vicina Capitaneria di Porto-Guardia Costiera (Ufficio Pesca), compilando il “modello” di richiesta di registrazione e munito di codice fiscale e documento di identità personale.
Tesserino Fac-Simile