La Sospensione condizionale della pena e la Non menzione della condanna
La Sospensione condizionale della pena (detta comunemente «condizionale») e, come noto, un istituto che consente al Giudice – quando condanna per la prima volta a una pena non superiore a 2 anni (o per la seconda volta, a una pena che, addizionata alla precedente, non superi quel limite) un soggetto nei cui confronti sia formulabile una prognosi di astensione dal commettere ulteriori reati – di ordinare che l’esecuzione resti sospesa per il termine di anni 5 (se si tratta di condanna per contravvenzione, il termine è di anni 2): scaduto quel termine, il reato si estingue se il condannato non ha commesso altri reati.
La Non menzione della condanna è un istituto, in certo senso, gemello della condizionale, poiché anch’esso presuppone una prognosi favorevole, una condanna che intervenga per la prima volta e una pena inflitta che non superi un certo limite (2 anni di pena detentiva) [1]. I suoi effetti sono più limitati perché riguardano soltanto le conseguenze che derivano dalla menzione della di agevolare il reinserimento sociale del condannato. Normalmente viene applicato insieme con la condizionale.
In ordine a questi due istituti il Diritto penale militare presentava alcune rilevanti differenze rispetto al Diritto penale comune. Per la sospensione condizionale, ne estendeva gli effetti alle pene accessorie della sospensione dall’impiego e della sospensione del grado, mentre il codice penale non prevedeva l’estensione della condizionale alle pene accessorie. Per la non menzione, prevedeva la elevazione del limite massimo della pena principale inflitta e la compatibilità del beneficio con la presenza di pene accessorie (compatibilità invece non ammessa dal codice penale comune).
La legge 7 febbraio 1990, n.19, che ha introdotto varie modifiche al Codice penale, ha eliminato una parte delle differenze predette, introducendo nel diritto penale comune gli stessi principi che già vigevano nel diritto penale militare. Precisamente: ha disposto che la sospensione condizionale della pena si estenda anche alle pene accessorie ed ha abrogato l’ultimo comma dell’art. 175 c.p., relativo alla non applicabilità della non menzione quando la condanna conseguono pene accessorie. A seguito di tale riforma, resta in piedi comunque una sola differenza, riguardante il tetto di pena entro cui è consentita la concessione della non menzione. Mentre l’art. 175 c.p. indica il massimo della pena detentiva nella misura di 2 anni, negando l’applicabilità del beneficio quando la pena inflitta superi tale entità, l’art. 70 c.p.m.p. indica il massimo nella misura di 3 anni di reclusione militare, rendendo così più ampia la sfera di applicazione del beneficio.
[1] In seguito alla sentenza n. 225/75 della Corte costituzionale il beneficio può essere concesso più d’una volta.