Peculato mediante il profitto dell'errore altrui

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Commette tale reato (art. 316 c.p.), il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

  • Ad esempio, l’esattore delle tasse che trattiene indebitamente per sé la somma eccedente quella risultante dal ruolo, consegnatagli dal contribuente.

L’errore del privato deve essere "spontaneo", ed il funzionario deve essere in buona fede all’atto del ricevimento della cosa; se l’errore è "procurato dolosamente" da quest’ultimo ricorrerà, infatti, una diversa ipotesi criminosa, e cioè la "concussione" di cui all’art. 317 c.p.