Attività di pubblica sicurezza

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L’Amministrazione della Pubblica Sicurezza e le relative attività d’istituto sono disciplinate dalla Legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S), che ne pone al vertice il Ministro dell’Interno e, a livello periferico, rispettivamente:

  1. il Prefetto (Organo di Governo – D.P.R. 287/01 nonché Autorità Provinciale di P.S.- art. 24, L. 121/81 – art. 1 T.U.L.P.S.), che ha il potere di adottare i provvedimenti di urgenza a mezzo Ordinanza;
  2. il Questore è Autorità Provinciale di P.S. con compiti di direzione e coordinamento tecnico-operativo dei servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica (art. 14 L. 121/81);
  3. il Sindaco, ove non esista Commissariato di P.S., è Autorità locale di P.S. (quale Ufficiale di Governo) avendo lo stesso, giusta art. 54, L. 18.08.2000, n° 267, competenza in materia di Sicurezza Pubblica, acquisendo anche qualifica di Ufficiale di P.S. solo qualora manchi in loco anche un Comando Compagnia Carabinieri o altro Comando retto da Ufficiale dell’Arma.
  4. Autorità Locale di P.S. è altresì ogni Comando territoriale dell’Arma dei Carabinieri, laddove non esiste una Questura o un Commissariato di P.S. Rivestono invece la qualifica di “Ufficiali di P.S.” esclusivamente:
  5. Dirigenti e Funzionari della Polizia di Stato;
  6. Ufficiali dei Carabinieri;
  7. Sindaco (nei Comuni ove manchi un Commissariato di P.S.),
  8. Sostituti Ufficiali di P.S. (limitatamente ai Sottufficiali dell’Arma dei C.C. o della P.S. rivestenti tale qualifica (Luogotenenti, Ispettori Superiori o Sostituti Commissari).

L’impiego delle FF.AA. da parte del Prefetto è disciplinato dall’art. 13 della L. 121/81, che consente al Prefetto di ”disporre della Forza Pubblica....e delle altre Forze….. eventualmente poste dalla legge a sua disposizione,….e di coordinarne l’attività”.

Quanto sopra premesso, deve rilevarsi come i militari del C.E.M.M. appartenenti al Corpo delle Capitanerie di Porto rivestono la qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ex art. 1235 Cod. nav., nei limiti di competenza per materie d’istituto, ma non rivestono tuttavia specifica qualifica in materia di Pubblica Sicurezza, non rientrando formalmente il Corpo fra le c.d. “Forze di Polizia” di cui all’art. 16 della L. 121/81, se non limitatamente ad alcuni aspetti che di seguito saranno meglio esaminati.
Alcuni compiti e funzioni di Pubblica Sicurezza sono tuttavia specificatamente attribuiti all’Autorità Marittima e, segnatamente, al Comandante del Porto, dagli artt. 81 e 82, comma 2 del Codice della Navigazione, in aggiunta a quelli che, in via concorsuale, anche se non certamente ancillari, sono ormai permanentemente espletati in materia di “antimmigrazione clandestina”, “traffici illeciti di armi” (embargo ex Jugoslavia) e “lotta al narcotraffico via mare” (questi ultimi su espressa disposizione dell’Autorità Giudiziaria).

A tale contesto, pertanto, appare riconducibile la ratio che ha comportato l’inserimento del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto fra le categorie di dipendenti dell’Amministrazione che, a causa della esposizione a rischio dipendente dall’attività svolta nell’ambito delle Amministrazioni della giustizia e della difesa, o nell’esercizio di compiti di pubblica sicurezza, sono esonerate dall’obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa prevista per il rilascio della Licenza di porto d’armi di cui al D.M. 24/03/94, n° 371 (Regolamento di attuazione dell’art. 7, comma 2° e 3° della L. 21.02.90 , n° 36).

  • Fermo restando le suddette qualifiche, competenze e funzioni, anche l’Autorità Marittima può assumere tuttavia, limitatamente a determinate circostanze ed a determinate funzioni, compiti e mansioni di "Pubblica Sicurezza", nei casi di seguito specificati:
  1. Il Comandante del Porto agisce quale Autorità di P.S. ristabilendo l’ordine pubblico anche con l’ausilio della Forza Pubblica o delle FF.AA., qualora non possa intervenire l’Autorità locale di P.S. (artt. 81 – 82, comma.2 Cod. nav.)[1].
  2. Il Comandante della Capitaneria di Porto può partecipare al Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica (art. 16, L. 26.03.01, n° 128 – art. 20, L.121/81 mod. D.lgs. 279/99).
  3. L’Autorità Marittima adotta le procedure iniziali di Polizia di Frontiera in assenza di questa, ovvero per motivi di forza maggiore, all’atto dell’arrivo o della partenza di unità provenienti da paesi extra Schengen (Regolamento CE n° 562/2006 – artt. 3.1.2.- 3.1.5.- 3.2.6.-3.2.7).
  4. Il personale militare del Corpo svolge Polizia Antimmigrazione (L. 189/2002) potendo le Unità Navali M.M. (e quindi anche del Corpo) effettuare il fermo, l’ispezione ed il sequestro di navi sospette di coinvolgimento nel traffico di immigranti (art. 12, comma 9 bis T.U. 286/98), anche in concorso con altre Forze dell’Ordine (art.12, comma 9 ter).
  5. Il personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto può avere l’accesso alla Banca Dati S.D.I. del Ministero dell’Interno per finalità di sicurezza portuale e dei trasporti marittimi (art. 8 bis L. 24.07.08, n° 125).
  6. Il personale delle FF.AA. (quindi anche del Corpo) può essere chiamato per espletamento di attività di Protezione Civile – giusta art. 11 lett. b) e c) L. 24.02.92 n° 225.
  7. Il personale del Corpo partecipa ad attività di contrasto al commercio abusivo ed alla commercializzazione di prodotti contraffatti (Circolare n° 123/C2/130/A.389 del 29.12.04 del Ministero dell’Interno).
  8. Il personale militare, quale appartenente alle FF.AA., può inoltre essere impiegato alle dipendenze dei locali Prefetti, in Sicilia, in Calabria ed in provincia di Napoli, per operazioni di contrasto alla criminalità organizzata, agendo in tale veste con qualifica e funzioni di Agenti di Pubblica Sicurezza (D.L. 25.07.92, n° 349 e D.L. 29.08.94, n° 521); L. 27.10.94, n° 599), con esclusione tuttavia dei compiti di Polizia Giudiziaria (artt.18 e 19 L. 26.03.01, n° 18).
  9. Il personale M.M. può essere posto a disposizione del Prefetto (art. 13. L. 121/81) , anche per servizi di vigilanza elettorale.
  10. Il personale militare può assumere qualifica di Agente di P.S. (L. 27.10.94, n° 599).
  11. E’ prevista la partecipazione di un Ufficiale delle FF.AA. (e quindi anche del Corpo) alla Commissione Tecnica Provinciale Materie Esplodenti di cui all’art. 89 T.U.L.P.S.
  12. Infine, il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto è ricompreso fra le Forze di Polizia e non fra le FF.AA. nell’elenco delle Autorità previsto dal Cerimoniale di Stato (art. 6, comma 22 D.P.C.M. 14.04.06 “Disposizioni generali in materia di Cerimoniale").

 


[1] Più specificamente, l’art. 82 cod. nav. dispone che in occasione di avvenimenti che possono turbare l’ordine nei porti, nelle altre zone del demanio marittimo, ovvero sulle navi mercantili che si trovano in porto o in corso di navigazione nel mare territoriale, qualora l’Autorità di pubblica sicurezza non possa tempestivamente intervenire, l’Autorità Marittima del luogo provvede, nei casi di urgenza, a ristabilire l’ordine, richiedendo, ove sia necessario, l’intervento della forza pubblica o, in mancanza, delle Forze Armate. In forza del previsto coinvolgimento delle Forze Armate non è escluso che gli equipaggi delle Unità M.M. presenti nei porti o nell’ambito delle acque territoriali possano essere chiamati a prestare il proprio concorso in materia di ordine pubblico, nei casi in cui al citato art. 82 cod. nav., compatibilmente con l’assolvimento dei prioritari compiti di istituto e fermo restando la salvaguardia della sicurezza delle unità.