Elemento oggettivo: il rapporto di causalità

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Il «rapporto di causalità» (o nesso causale), consiste nella relazione tra la condotta e la conseguenza che essa produce (evento). L’autore di un fatto costituente reato è punibile solo se la condotta da lui tenuta ha causato l’evento (per cui può dirsi che questo é l’effetto della condotta).

  • Ad esempio, la morte della vittima (conseguenza) cagionata da un colpo di pistola (comportamento) esploso dal soggetto agente.

La struttura oggettiva del reato, quindi, si incentra sulla condotta del soggetto agente e sull’evento, ma perché il reato possa dirsi perfetto ed esaurito sotto il profilo obiettivo, occorre necessariamente un “terzo elemento”: un nesso causale fra la condotta posta in essere e la conseguenza cui essa determina.
L’esigenza della presenza di questo terzo elemento è espressa dal legislatore nell’art. 40 c.p. dal quale si ricava che: «nessuno può essere considerato autore del reato, se l’evento dannoso e pericoloso che lo caratterizza, non è in relazione con il suo comportamento».
Tuttavia, di regola, l’uomo con la sua condotta non realizza l’insieme delle condizioni necessarie e sufficienti per il verificarsi dell’evento, ma solo una parte di esse. Di qui l’esigenza di stabilire quando l’uomo, nonostante il concorso di altri fattori, può essere considerato «causa» dell’evento e, quindi, dirsi autore del reato.  


 

Al riguardo né la dottrina né la giurisprudenza offrono criteri di interpretazione certi ed uniformi.  

Semplificando al massimo, si può comunque affermare che:  

  1. Una condotta è causa dell’evento quando senza di essa l’evento stesso non si  sarebbe verificato (artt. 40 e 41, commi 1 e 2 c.p.).
  • Ad esempio, si accerta che l’addetto alle manutenzioni dei fari e fanali, non aveva effettuato le manutenzioni previste art. 1112, commi 2 e 3 Cod. nav.). Per poter attribuire il naufragio a chi era responsabile delle manutenzioni, si deve provare che proprio quella omissione aveva causato il naufragio. Il rapporto di causalità fra la condotta (omesso le manutenzioni) e l’evento (naufragio) non sussisterebbe ove, ad esempio, si dimostrasse che il naufragio è avvenuto per altre cause e che nessun contributo ha quindi apportato al verificarsi del naufragio la mancata manutenzione dei fari e fanali. Resta fermo, ovviamente, che, anche in questo caso, tizio, pur non rispondendo del naufragio, continuerà a rispondere comunque dell’omissione commessa.
  • Ad esempio, se Tizio esplode all’indirizzo di Caio più colpi d’arma da fuoco e Caio muore durante il trasporto all’ospedale, Tizio è responsabile del reato di omicidio volontario di cui all’art. 575 c.p. Senza la sua condotta la morte di Caio non si sarebbe verificata.
  • Diverso è, ad esempio, il caso di Tizio che versa delle dosi di veleno nella bottiglia di acqua che Caio è solito bere ma Caio muore prima di aver bevuto. Tizio non è responsabile del reato di omicidio volontario

Gli esempi chiariscono allora che, in tema di «rapporto di causalità», ogni militare operante deve anzitutto porsi la domanda: senza l’azione o omissione l’evento si sarebbe verificato egualmente ?

     Se la risposta è “Si”, il rapporto di causalità è escluso.
     Se la risposta è “No”, il rapporto di causalità sussiste 

  1. Il rapporto di causalità non è escluso dal fatto che a determinare l’evento abbiano concorso anche altre cause (concause), estranee alla condotta del soggetto agente  (art. 41 commi 1 e 3).

Le altre cause possono essere possono preesistenti, sopravvenute e contemporanee rispetto alla condotta del soggetto agente. Possono consistere in altre condotte umane (lecite o illecite) o in avvenimenti naturali.

  • Ad esempio, se Tizio esplode numerosi colpi di pistola contro Caio con l’intento di ucciderlo e Caio viene condotto all’ospedale, dove muore durante la degenza a seguito delle ferite riportate, Tizio risponde del reato di «omicidio volontario» anche se:
  1. la morte si è verificata per le particolari condizioni di salute della vittima: si pensi al caso in cui Caio aveva una malattia diabetica che ha agevolato l’insorgere di una infezione inarrestabile (concausa preesistente). Tizio risponderà di omicidio volontario perché se è vero che la morte di Caio è determinata dalle particolari condizioni di salute (malattia diabetica) è anche vero che questa non sarebbe avvenuta se Tizio non avesse ferito Caio;
  2. la morte si è verificata per le complicazioni sviluppatesi durante il decorso della malattia: si pensi alla complicazione polmonare conseguente alla grave frattura ossea provocatagli dai colpi di pistola esplosi da Tizio (concausa sopravvenuta);
  3. la morte risulta essersi verificata per grave responsabilità dei sanitari per un errato intervento dei medesimi: si pensi all’ipotesi in cui i sanitari abbiano omesso di applicare il siero antitetanico a Caio e questi sia deceduto per infezione antitetanica (concausa sopravvenuta).

Dagli esempi appena fatti, emerge allora che il nostro diritto penale ha accolto il rigoroso principio della «equivalenza delle cause» o della «conditio sine qua non».
In base ad essa, per rispondere di un reato, infatti, è sufficiente aver posto in essere una «condizione» dell’evento, vale a dire un antecedente qualsiasi senza il quale l’evento stesso non si sarebbe verificato.
Per andare esenti da pena, non rileva che a determinare l’evento siano intervenute anche altre condizioni estranee alla condotta del soggetto agente. Tale teoria, in sostanza, considera equivalenti, agli effetti del diritto, tutte le condizioni.
Contro tale teoria si è detto che essa comporta una eccessiva estensione del concetto di causa e arriva a conseguenze assurde.

  • Ad esempio, il feritore di una persona, successivamente deceduta per un incidente fortuito avvenuto durante il tragitto in ospedale, dovrebbe rispondere di omicidio consumato e non soltanto di lesioni, avendo realizzato una condizione, per quanto remota, dell’evento lesivo.

In base al «principio della equivalenza», tutte le cause concorrenti sono causa dell’evento: senza che si possa distinguere tra quelle che hanno operato in via diretta e prossima e quelle che hanno avuto influenza indiretta e remota.
Il rapporto di casualità non è escluso, quindi, dal fatto che l’evento sia stato determinato, oltre che dalla condotta del soggetto attivo, anche da altre cause esterne all’operato del soggetto (siano esse antecedenti, contemporanee o successive), salvo che si tratti di ulteriori cause sopravvenute, di carattere «eccezionale» e «imprevedibile», che per l’esclusiva forza propria, sono state idonee a cagionare l’evento (art. 41 c.p.).

  1. Il rapporto di causalità è escluso (e quindi il principio della equivalenza delle cause non si applica) nei casi in cui, alla condotta del soggetto agente sopravviene una  causa eccezionale ed imprevedibile che, per esclusiva forza propria, è in grado di cagionare da sola l’evento (art. 41 co.2 c.p.).

Hanno carattere eccezionale le cause sopravvenute il cui verificarsi era del tutto imprevedibile (perché rarissimo e anormale) nel momento in cui la condotta fu posta in essere.
In questa ipotesi, il rapporto di causalità è escluso in quanto la condotta del soggetto agente non rappresenta più una causa dell’evento, ma solo la «occasione» che consente alla causa sopravvenuta, eccezionale, di svilupparsi cagionandolo.

  • Ad esempio, nel corso di una lite, Tizio colpisce con un pugno Caio e gli cagiona lievi lesioni, ma muore a seguito di un incendio divampato nell’ospedale dove è stato ricoverato.
  • Ad esempio, dopo essere stato lievemente ferito da Tizio, Caio viene soccorso da un automobilista, ma , durante il trasporto in ospedale si verifica un incidente stradale nel quale Caio trova la morte. 
  • Ad esempio, Caio che ha subito lesioni da Tizio viene portato in ospedale per le necessarie cure, mentre è ricoverato si suicida gettandosi dalla finestra.

L’incendio all’ospedale, il sinistro stradale ed il suicidio all’ospedale rappresentano fatti del tutto imprevedibili ed eccezionali che Tizio non poteva immaginare quando colpì Caio.
Nell’ipotesi in questione il rapporto tra la condotta di Tizio e la morte di Caio fu solo occasionale; quest’ultima dipese infatti da coincidenze dovute al caso e che, al momento della condotta di Tizio, sarebbero apparse inverosimili a chiunque. Ricorrendone le condizioni, Tizio risponderà perciò non di omicidio ma solo del meno grave reato di lesioni.

Per la sussistenza del rapporto di causalità, dunque, sarebbero necessari due «elementi»:

  1. uno positivo, consistente nel fatto che la condotta deve rappresentare una condizione necessaria dell’evento (conditio sine qua non);
  2. uno negativo, nel senso che l’evento non deve essere dovuto al concorso di fattori eccezionali, cioè imprevedibili ed incontrollabili dall’uomo, in presenza dei quali il nesso causale è interrotto.

In via di estrema approssimazione può concludersi che la condotta è causa dell’evento quando:

  1. è conditio sine qua non, in quanto senza di essa l’evento non si sarebbe verificato;
  2. l’evento era prevedibile al momento della condotta come sua verosimile conseguenza e non è stato dovuto al concorso di fattori eccezionali e cioè imprevedibili e incontrollabili dall’uomo.

E’ proprio sotto quest’ultimo profilo che deve escludersi, nel quesito proposto la rilevanza causale della condotta del soggetto agente.