Sospensione della patente di guida

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Quando ad una violazione del C.d.S. consegua la sanzione accessoria della «sospensione della patente di guida», l’Agente accertatore ritira il documento facendone menzione nel Verbale di contestazione. Provvede, altresì, al rilascio del «permesso provvisorio di guida», mediante annotazione sul Verbale, onde consentire al trasgressore di raggiungere il luogo di custodia da lui stesso indicato.

Nei successivi 5 giorni, il documento viene inviato alla Prefettura del luogo di commessa violazione che, nei 15 giorni successivi, emette la «ordinanza di sospensione». Il periodo di sospensione decorre dal giorno del ritiro del documento.
Quando, invece, la sospensione della patente consegua a più violazioni della medesima disposizione, gli Agenti accertatori possono:

  1. procedere al ritiro “su strada” nel caso in cui le precedenti violazioni siano desumibili dall’iscrizione sulla patente del trasgressore;
  2. segnalare la violazione al Prefetto (ed alla MCTC), nel caso in cui non siano utilizzabili le iscrizioni sulla patente del trasgressore.

Avverso il provvedimento di sospensione della patente disposto ai sensi dell’art. 218 C.d.S., è ammesso ricorso al Giudice di pace.
La patente di guida è altresì sospesa a tempo indeterminato quando, in sede di accertamento sanitario per la conferma della validità o per la revisione disposta ai sensi dell’art. 128 C.d.S., si evidenzi che la perdita temporanea dei requisiti fisici o psichici ex art. 119 C.d.S. In questo caso la sospensione viene adottata dalla MCTC e contro il provvedimento è ammesso ricorso al Ministero dei trasporti.