Legge 5 luglio 2009 n. 94

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La Legge 5 luglio 2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, destina un significativo numero di norme al fenomeno dell’immigrazione, modificando il D.lgs. 286/2009.
Il legislatore, in detta materia, ha introdotto nuove ipotesi di reato (si pensi, tra tutte, a quella di “ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato”, di cui all’art. 10 bis del TU imm.) ed ha aggravato le pene di molte disposizioni penali già esistenti.
Sono state modificate le "condizioni di ingresso" dello straniero nel nostro territorio (art. 4 T.U. imm.) ed è stato previsto, altresì, il nuovo istituto dell’ “accordo di integrazione”.
Con riferimento alle condizioni di ingresso dello straniero, tale ingresso non è ora consentito nel caso in cui questi non “abbia i mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno” e per il rientro nel Paese di provenienza; nel caso in cui “sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato”; nel caso, ancora, in cui sia stato condannato per taluni reati, tassativamente specificati (tra cui quelli relativi a stupefacenti, alla libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina).
l legislatore della novella ha poi deciso di istituire un “doppio binario” con riferimento alla gravità del fatto di reato.
Mentre, infatti, l’applicazione della pena su richiesta delle parti e la condanna con sentenza non definitiva per una serie di reati più gravi costituisce ragione ostativa all’ingresso nel territorio dello Stato; per ottenere lo stesso effetto impeditivo, occorre, invece, una condanna definitiva con riferimento ad alcuni reati “meno gravi”, relativi alla tutela del diritto d’autore, per il reato previsto dall’art. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali) o per il reato di cui all’art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).

  • Queste le principali novità in materia di immigrazione in essa contenute:
  1. Reato d’ingresso e/o di soggiorno illegale

La legge introduce un nuovo reato rubricato “ingresso e soggiorno illegale nello Stato”, attraverso l'inserimento del nuovo art. 10-bis nel Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 286/98), che punisce con l'ammenda da € 5.000 a € 10.000 lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato.
In conseguenza di questa previsione, qualunque straniero che venga soggetto a controlli sulla regolarità del suo status, potrà essere sottoposto a procedimento penale, dinanzi al Giudice di pace, e condannato. L’espulsione potrà essere eseguita comunque, anche in pendenza del procedimento penale (che però si estinguerà una volta eseguita l’espulsione), e con un canale preferenziale e, in quanto, per questo reato, non è necessario attendere il nulla osta dell’Autorità giudiziaria. Derogando alle disposizioni del codice penale, tale reato (previsto come contravvenzione) non si può estinguere mediante pagamento in misura ridotta (oblazione).

Aggravante clandestinità
Se chi commette un reato si trova illegalmente sul territorio nazionale le pene sono aumentate di un terzo. La nuova aggravante di clandestinità viene applicata sia agli immigrati extracomunitari che ai cittadini di stati membri dell’unione europea irregolarmente entrati in Italia.

  1. Carcere e confisca casa per chi lucra su affitti a irregolari

Carcere da sei mesi a tre anni per chi, a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio a uno straniero privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilità, o lo cede allo stesso anche in locazione. Con la condanna scatta anche la confisca del bene.
Il trattenimento nei C.I.E. (Centri di identificazione ed espulsione, ex CPT) può raggiungere i 180 giorni (contro i 60 di prima)
La procedura prevede dapprima la richiesta di autorizzazione al trattenimento di ulteriori 30 giorni dopo i primi 30 concessi.
Successivamente, trascorsi altri 60 giorni al termine dei quali, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, può essere concessa un’ulteriore proroga di 60 giorni.

  1. L’obbligo di esibizione del titolo di soggiorno per la presentazione di istanze o l’ottenimento di autorizzazioni od atti riguardanti lo stato civile delle persone

Tale obbligo per l’accesso ai servizi pubblici, pertanto, impedisce il compimento di atti di stato civile fondamentali, primi fra tutti la richiesta delle pubblicazioni per il matrimonio e la stessa formazione degli atti di nascita dei minori stranieri, con grave pregiudizio per la certezza dei rapporti familiari e di stato civile.

  1. Incapacità matrimoniale

In linea con la previsione del punto precedente, il decreto sicurezza esclude espressamente per lo straniero privo del permesso di soggiorno la possibilità di contrarre matrimonio con effetti civili, limitando gravemente i diritti della comunità familiare.

  1. Cittadinanza da parte del coniuge del cittadino italiano

Per inoltrare la domanda occorrerà attendere che siano decorsi 2 anni (e non più sei mesi, come prima) dalla data di iscrizione nell’albo dei residenti , ovvero tre anni se il matrimonio sia stato celebrato all’estero. I tempi sono tuttavia dimezzati in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Inoltre, in generale, viene introdotto il pagamento di un contributo, consistente in non meno di 200 euro, per ogni tipo di domanda/istanza relativa alla cittadinanza.

  1. Il divieto di iscrizione anagrafica

In mancanza della disponibilità di un alloggio dotato di idonea certificazione dei requisiti igienico-sanitari è previsto tale divieto, sia per i residenti italiani che per quelli stranieri regolarmente soggiornanti.

  1. Permessi di soggiorno

La legge ha introdotto il pagamento di una tassa (da 80 a 200 euro) per chiedere il rinnovo/rilascio del permesso di soggiorno.

  1. Accordo di integrazione

Il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato alla stipula di un accordo di integrazione, articolato in crediti con cui lo straniero si impegna a conseguire non meglio specificati obiettivi di integrazione, pena la perdita dei punti/crediti e la successiva espulsione. Unica eccezione alla stipula dell’Accordo sono i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta asilo, asilo, protezione sussidiaria, protezione umanitaria, motivi familiari, permesso di soggiorno di lungo periodo, carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea.

  1. Test di conoscenza della lingua italiana

In relazione al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ex carta di soggiorno è
divenuto obbligatorio il superamento di un test di lingua italiana, ma non sono dettate le modalità di effettuazione del test, che dovranno essere individuate da un futuro provvedimento ministeriale.

  1. Minori stranieri non accompagnati

Per la conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età, la legge chiede ora espressamente che sussistano congiuntamente i requisiti dell’affidamento (ovvero della sottoposizione a tutela) e della frequenza di un progetto di integrazione per almeno 2 anni essendo entrati in Italia almeno 3 anni prima del compimento dei 18 anni, mentre in precedenza la legge li prevedeva come alternativi.

  1. Ronde cittadine

I sindaci sono autorizzati ad avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini al fine di segnalare alle forze di polizia eventi che possano recare danno alla sicurezza urbana, ovvero
situazioni di “disagio sociale”. I presupposti, compiti, limiti, modalità d’azione di tali iniziative private non sono ancora stabiliti, essendo demandati a provvedimenti successivi.

La legge 94 del 2009 nella parte relativa alle norme sull’immigrazione è chiaramente ispirata alla necessità ed alla volontà di scoraggiare i flussi migratori illegali a contrastare coloro i quali, cavalcando il bisogno del cittadino straniero di emigrare, lasciandosi alle spalle storie di povertà, violenza e disperazione, rendono possibile il sogno della fuga, garantendo il viaggio verso un paese, anche a costi di doverne attraversare diversi. Il tutto quasi sempre a fronte del pagamento di un corrispettivo.