Gli atti documentati mediante Verbale

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  • Relativamente alle attività della Polizia Giudiziaria deve essere redatto "verbale" per i seguenti atti:
  1. denunce, querele;
  2. sommarie informazioni e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;
  3. informazioni assunte da persona informata sui fatti ovvero da persona imputata in procedimento connesso o di un reato collegato;
  4. perquisizioni e sequestri;
  5. identificazione dell’indagato e di altre persone, acquisizione di plichi o corrispondenza,
  6. accertamenti urgenti sui luoghi, sulle persone o cose;
  7. verbale di notificazione;
  8. verbale relativo a violazione amministrativa;
  9. verbali di arresto o di fermo;
  10. verbale operazioni esecuzione custodia cautelare;
  11. verbale operazioni intercettazioni, conversazioni, comunicazioni;
  12. verbale di vane ricerche;
  13. verbale interrogatorio;
  14. verbale di consegna ad istituto di custodia;
  15. verbale di immediata liberazione;
  16. verbale di acquisizione e apertura plichi;
  17. verbale di confronto. 

La documentazione dell’attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del P.M. (insieme alle denuncie, alle istanze e alle querele presentate per iscritto, ai referti, al corpo del reato e alle altre cose pertinenti al reato) e da questi conservata in «apposito fascicolo», mentre copia è trattenuta presso l’Ufficio di polizia giudiziaria (artt. 357, comma 4 e 373, comma.3 c.p.p.) e di essa l’Ufficiale o l’Agente di polizia giudiziaria che l’ha redatta potrà servirsi, previa autorizzazione, in «aiuto alla memoria» quando verrà chiamato in dibattimento come testimone.

Con l’acquisizione degli atti da parte dell’Autorità Giudiziaria, compete a quest’ultima e non alla Polizia Giudiziaria che li ha compiuti, l’eventuale rilascio di copia dei verbali delle attività di indagine (in questi casi non trova, quindi, applicazione il diritto di accesso di cui alla Legge n. 241/1990).

  • Quando, nella redazione del Verbale o della Annotazione, l’Ufficiale o l’Agente di polizia giudiziaria, ad esempio: 
  1. attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto od è avvenuto in sua presenza;
  2. attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese;
  3. attesta comunque falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità...

      .... incorre in responsabilità penale per «falsità ideologica» (art. 479 c.p.).
 

  • Ad esempio, commette il reato di falsità ideologica il Sottufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che in qualità di Ufficiale di polizia giudiziaria, attesta contrariamente al vero, nel verbale di perquisizione, di aver avvertito l’indagato del suo diritto di farsi assistere dal difensore (art. 114 att. c.p.p.) oppure che, nel verbale di dichiarazioni spontanee (art. 350 comma 7), riporta frasi mai dette dallo stesso indagato.