Sanzioni amminitrative in materia di pesca

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Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, l'art. 10 del Decreto Legislativo 19 gennaio 2012, n. 4 (come modificato dall'art. 39 della Legge del 28 luglio 2016 n° 154) fa divieto  di:

Norme dispositive (IIleciti amministrativi):

  • Art. 10, comma 1..

lettera a) effettuare la pesca con unità iscritte nei  registri  di  cui all'articolo 146  del  codice  della  navigazione,  senza  essere  in possesso di  una  licenza  di  pesca  in  corso  di  validità  o  di un'autorizzazione in corso di validità;

lettera b) pescare in zone e tempi  vietati  dalle  normative  europea  e nazionale vigenti;

lettera c) detenere, trasportare e commerciare  il  prodotto  pescato  in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;

lettera d) pescare direttamente stock ittici per  i  quali  la  pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;

lettera e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate[1], per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;

lettera f) effettuare  catture  accessorie  o  accidentali  in  quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle  normative europea e nazionale vigenti;

lettera g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente  ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito;

lettera h) pescare con  attrezzi  o  strumenti  vietati  dalle  normative europea  e  nazionale  o  non  espressamente  permessi,  o  collocare apparecchi fissi o mobili  ai  fini  di  pesca  senza  la  necessaria autorizzazione o in difformità da questa;

lettera i) detenere  attrezzi  non  consentiti,  non  autorizzati  o  non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;

lettera l) manomettere,  sostituire,  alterare  o  modificare  l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;

lettera m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato,    nonchè interrompere volontariamente il segnale, ovvero navigare, in aree marine  soggette a  misure  di  restrizione  dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle espressamente disposte  dalle  normative europea  e  nazionale,  accertate  con  i  previsti  dispositivi   di localizzazione satellitare;

lettera n) falsificare, occultare od omettere la marcatura, l'identità oi contrassegni di individuazione dell'unità da pesca,  ovvero,  dove previsto, degli attrezzi da pesca;

lettera o) violare  gli  obblighi  previsti  dalle  pertinenti  normative europea  e  nazionale  vigenti  in   materia   di   registrazione   e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i  dati  da  trasmettere  attraverso  il  sistema  di  controllo  dei pescherecci via satellite;

lettera p) violare  gli  obblighi  previsti  dalle  pertinenti  normative europea  e  nazionale  vigenti  in   materia   di   registrazione   e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani  pluriennali  o  pescate  fuori dalle acque mediterranee;

lettera q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con  pescherecci sorpresi  ad  esercitare  pesca illegale, non dichiarata e  non  regolamentata  (INN)  ai  sensi  del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29  settembre  2008,in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione  regionale  perla pesca, o effettuare prestazione di  assistenza  o  rifornimento  a tali navi;

lettera r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e  quindi  da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente;

lettera s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova  relativi a un'indagine posta in essere  dagli  ispettori  della  pesca,  dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e  dagli  osservatori, nell'esercizio delle loro  funzioni,  nel  rispetto  delle  normative europea e nazionale vigenti;

lettera t) intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori  della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo  e  dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel  rispetto  delle normative europea e nazionale vigenti;

lettera u) violare  gli  obblighi  previsti  dalle  pertinenti  normative europea e nazionale relative a specie  appartenenti  a  stock  ittici oggetto di  piani  pluriennali,  fatto  salvo  quanto  previsto  alla lettera p);

lettera v)  commercializzare  il  prodotto  della  pesca  proveniente  da attività di pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, fatta  salva  l'applicazione  delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati  da  parte  delle Autorità competenti;

lettera z) violare  gli  obblighi  previsti  dalle  pertinenti  normative europea  e  nazionale  vigenti  in   materia di etichettatura e tracciabilità nonchè  gli obblighi   relativi   alle   corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le  partite di prodotti della pesca  e  dell'acquacoltura,  in  ogni  fase  della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio;

lettera aa) violare le prescrizioni delle normative europea  e  nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco.

  • Art. 10, comma 2, fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative europee e nazionali vigenti, è  fatto  divieto di:

a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di  specie  ittiche di  taglia  inferiore  alla  taglia  minima  di  riferimento  per  la conservazione, in violazione della normativa vigente;

b) trasportare, commercializzare  e  somministrare  esemplari  di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di  riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.

  • Art. 10, comma 3. In caso di cattura, accidentale  o  accessoria,  di  specie  non soggette all'obbligo di sbarco,  la  cui  taglia  è inferiore  alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è  fatto  divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui  al  presente comma devono essere rigettate in mare.
  • Art. 10, comma 4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia  minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.
  • Art. 10, comma 5. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di  cui al comma 4, restano salvi gli obblighi  relativi  alla  comunicazione preventiva alla competente  Autorità  marittima  secondo  modalità, termini e procedure stabiliti con  successivo  decreto  del  Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
  • Art. 10, comma 6. I divieti di cui ai commi 1, lettere b), c), d), g) e h), 2, 3 e4 non riguardano la pesca scientifica,  nonchè  le  altre  attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea  e nazionale. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito  detenere  e  trasportare  le  specie pescate per soli fini scientifici.
  • Art. 10, comma 7. Fatto salvo quanto previsto al comma  1,  lettera  z),  e  fermo restando quanto previsto dall'articolo 16  del  regolamento  (CE)  n.1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura ea quelli ad essa destinati.

Norme sanzionatorie

L’art. 11 del  D.lgs. n. 4/2012 (Sanzioni amministrative principali) prevede:

  • comma 1. Salvo  che  il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di  cui al comma 5 del medesimo articolo,  è soggetto  al  pagamento  della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro  a  12.000  euro.  I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le  violazioni  dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), p), q), u) e v), abbiano  a  oggetto  le  specie  ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius).
  • comma 2.  A decorrere dal 1º gennaio 2017, salvo che il fatto  costituisca reato, chiunque viola il divieto di cui  all'articolo  10,  comma  1, lettera aa), e' soggetto al pagamento della  sanzione  amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
  • comma 3. Chiunque viola il  divieto  posto  dall'articolo 10, comma 1, lettera o), è soggetto al pagamento  della  sanzione  amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
  • comma 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il  divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera z), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro.
  • comma 5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa  pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra 2.000 euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla  taglia minima di riferimento  per  la  conservazione  sono  il  tonno rosso (Thunnus  thynnus) o il pesce spada (Xiphias  gladius), e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 5 kg di  pescato: sanzione  amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000  euro  e  3.000  euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di  taglia  inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il  tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);

b) oltre 5 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione  amministrativa pecuniaria compresa tra  2.500  euro e 15.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi. I  predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di  taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);

c) oltre  50  kg fino  a  150  kg di pescato:  sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro  e  36.000  euro  e sospensione dell'esercizio commerciale per otto giorni lavorativi.  Ipredetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le  specie  ittiche di  taglia  inferiore  alla  taglia  minima  di  riferimento  per  la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce  spada(Xiphias gladius);

d) oltre 150 kg di pescato: sanzione  amministrativa  pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro e  sospensione  dell'esercizio commerciale per dieci giorni  lavorativi.  I  predetti  importi  sono raddoppiati nel caso in cui le specie  ittiche  di  taglia  inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il  tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius).

  • comma 6. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al  comma  5,al peso del prodotto ittico deve essere  applicata  una  riduzione  a favore del trasgressore pari al  10  per  cento  del  peso  rilevato. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile tener conto  di ulteriori percentuali di  riduzione  collegate  all'incertezza  della misura dello strumento, che  sono  già  comprese  nella  percentuale sopra indicata.
  • comma 7. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10, commi 2, 3 e 4,non e' applicata sanzione se la cattura accessoria o  accidentale  di esemplari di  specie  di  taglia  inferiore  alla  taglia  minima  di riferimento per la conservazione e'  stata  realizzata  con  attrezzi conformi  alle  normative  europea  e  nazionale,  autorizzati  dalla licenza di pesca.
  • comma 8.  E'  soggetto  al  pagamento   della   sanzione   amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000  euro  chiunque  esercita  la  pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro  dei  pescatori marittimi.
  • comma 9.  E'  soggetto  al  pagamento   della   sanzione   amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro chiunque viola il  divieto  di cui all'articolo 6, comma 3.
  • comma 10.  E'  soggetto  al  pagamento  della   sanzione   amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque:

a) viola le norme  vigenti  relative  all'esercizio  della  pescasportiva, ricreativa e subacquea. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui la violazione abbia  ad  oggetto  le  specie  ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius);

b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare  a  persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo  o  altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici,  se  questa  ne faccia uso.

  • comma 11. Fermo restando  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  in materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo  totale  di  prodotto  della  pesca,  raccolto  o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore  sportivo, ricreativo e  subacqueo  e'  soggetto  al  pagamento  della  sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro  e  50.000  euro,  da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione  amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 3.000 euro;

b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

c) oltre 50 kg di  pescato:  sanzione  amministrativa  pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 50.000 euro.

  • comma 12. Gli importi di cui al comma 11 sono raddoppiati nel caso in cuile violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le  specie  ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce  spada  (Xiphias  gladius).  Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6.
  • comma 13. Fermo restando quanto previsto dalla  normativa  vigente,  agli esercizi commerciali  che  acquistano  pescato  in  violazione  delle disposizioni  dei  commi  10  e  11  si  applica  la  sanzione  della sospensione dell'esercizio  commerciale  da  cinque  a  dieci  giorni lavorativi.
  • comma 14. L'armatore e' solidalmente e  civilmente  responsabile  con  il comandante  della  nave  da  pesca  per  le  sanzioni  amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari  e  dipendenti  per  illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.

 

 


[1] Nella determinazione della quantità delle prede catturate, al fine di accertare il rispetto del limite di peso consentito, non è prescritta la pesatura del pescato, potendo essere sufficiente anche la valutazione personale dell’Organo accertatore competente che compie l’accertamento, qualora le circostanze del caso concreto siano da ritenere certe la sussisternza dell’eccedenza di peso (come ad esempio, l’entità macroscopica dell’eccedenza, l’impiego di contenitori standard, l’assenza di contestazioni su un’evidente eccedenza da parte dell’interessato presente all’accertamento) (Cassazione Civile, Sez. I, 20 aprile 1995, n. 4770).