Nozione di corpo di reato e di pertinenze

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Per «corpo di reato» si intendono, secondo il Codice di rito (art. 253 comma 2: che recepisce la formulazione dell'art. 240 c.p. in materia di confisca):

  1. le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso
  • Ad esempio, gli oggetti danneggiati, l'unità investitrice, gli atti falsificati, l'arma omicida.
  1. le cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato
  • Ad esempio, monete falsificate, e brevetti contraffatti, refurtiva e somma percepita per commettere il delitto

Nella nozione di corpo di reato sono state fatte rientrare la banconota - di cui era stato annotato il numero di serie - utilizzata per l'acquisto simulato di droga e l'autovettura di cui l'imputato si era servito per il trasporto della droga.

Il Codice di rito non definisce invece, le  «cose pertinenti al reato» tra le quali possono rientrare i mezzi che servirono per preparare il reato (le impronte delle chiavi per commettere il furto), le tracce lasciate dal reato (segni di scasso), ogni altra cosa che abbia subito le conseguenze immediate del reato (mobili, mezzi, immobili con segni di sparo, di urto, di incendio).

In via di approssimazione, può dirsi che sono cose pertinenti al reato quelle che servono, anche indirettamente, ad accertare la consumazione dell'illecito, le sue circostanze e il suo autore.