Remissione di querela: modus operandi

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  • L’Ufficiale di polizia giudiziaria deve (art. 340 c.p.p.):
  1. verificare che si tratti di persona titolare del diritto di querela o del suo procuratore speciale che abbia già presentato querela; il procuratore speciale deve essere munito di appositi  mandato (art. 112 comma 1 c.p.p.); la procura deve essere unita agli atti (art. 122 c.p.p.);
  2. tenere presenti i reati perseguibili a querela;
  3. ricordarsi che la remissione non è ammissibile per i delitti «contro la violenza sessuale» (art. 609-septies c.p. inserito da art. 9 legge n. 66/1996);
  4. la remissione deve essere «accettata» anche dal querelato che deve essere identificato; se questi è presente, redigere un unico Verbale, altrimenti va compilato un Verbale specifico;
  5. farsi specificare la data, il luogo ove il fatto si è verificato e l’Autorità a cui è stata presentata la querela (se diversa);
  6. ricordarsi che remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni (art. 152, comma 4 c.p.);
  7. nell’atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno (art. 151 comma 4 c.p.), nonché alla eventuale richiesta della persona offesa di essere informata dell’archiviazione ex art. 408 c.p.p.;
  8. nel Verbale di remissione le parti possono indicare a chi le spese devono essere attribuite (art. 340 comma 4 c.p.p.); normalmente esse sono a carico del querelato (art. 340 comma 4, modificato dall’art. 13 della legge 25 giugno 1999, n. 205);
  9. effettuare inserimento dati C.E.D.-S.D.I. (art. 8 Legge 121/81).