Modus operandi

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  • Organo che procede:
  1. Ufficiali ed Agenti di P.G.
  • Presupposti (la cui esistenza va indicata nel Verbale):
  1. Le dichiarazioni spontanee possono essere rese anche dall’indagato in stato di arresto o di fermo
  • Modalità esecutive:
  1. Prima di raccogliere le dichiarazioni, l’Ufficiale di polizia giudiziaria verifica la identità personale dell’indagato
  2. La persona indagata viene ammonita delle conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità (art. 651 c.p.) o le dà false (art. 496 c.p.)
  3. L’Ufficiale di polizia giudiziaria invita l’indagato a dichiarare le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilo…ecc.) e le altre notizie che possono valere a identificarlo (come la paternità e lo stato – coniugato, celibe…ecc.) e le infornmazioni specificate nell’art. 21 att.
  4. Poiché le dichiarazioni spontanee prescindono, proprio perché tali, da ogno forma di sollecitazione o di domanda, la Polizia Giudiziaria non è tenuta a dare all’indagato gli avvisi di cui all’art. 64 c.p.p. (Interrogatorio nel merito)
  • Garanzie difensive:
  1. Non sono previste: l’atto è legittimamente compiuto anche senza la presenza del difensore
  • Documentazione e Trasmissione:
  1. La redazione del Verbale deve essere contestuale al compimento dell’atto, salvo che non ricorrano insuperabili circostanze che la impediscono e che vanno indicate specificamente (art. 357 comma 3 in relazione art. 373 comma 4 c.p.p.)
  2. L’atto è documentato mediante Verbale integrale o riassuntivo complesso (=con riproduzione fonografica) salvo che non si verifichi una contingente indisponibilità degli strumenti di riproduzione…,nel qual caso è documentato mediante Verbale riassuntivo semplice, che viene trasmesso entro il terzo giorno dal compimento dell’atto al P.M. competente per il deposito nella Segreteria: se sussistono gravi motivi, il deposito dell’atto può essere differio non oltre 30 giorni
  3. Il Verbale può essere corredato da documentazione audiovisiva quando si ritiene insufficiente la documentazione integrale o quella riassuntiva
  4. Copia del Verbale deve essere conservata presso l’Ufficio/Comando di polizia (art. 115 att.)
  5. Non è prevista consegna di copia del Verbale all’interessato
  6. La documentazione è conservata nel fascicolo delle indagini presso l’ufficio del P.M.
  7. Il Pubblico Ministero con apposito Decreto, anche su segnalazione della Polizia Giudiziaria e purché sussistano specifiche esigenze attinenti alle indagini, può informare l’indagato, che – se non vuole incorrere nelle sanzioni penali previste dall’art. 379 bis c.p. (Rivelazione di segreti inerenti a un procedoimento penale) – gli è fatto divieto di comunicare ad altri i fatti e le circostanze che hanno formato oggetto dell’atto. Il divieto conseguente alla segretazione disposta dal Pubblico Ministero non può avere durata superiore a 2 mesi
  8. I dati delle sommarie informazioni vanno inserite nel CED-SDI
  • Utilizzazione:
  1. I Verbali delle dichiarazioni spontanee (anche se rese senza la presenza del difensore) hanno utilizzabilità fuori del dibattimento e anche nel dibattimento (=sia per le contestazioni o nei casi di irripetibilità sopravvenuta per forza maggiore)
  2. Alla Polizia Giudiziaria è fatto divieto di testimoniare sulle dichiarazioni assunte (art. 62 c.p.p.)
  3. Nel corso del Giudizio, la Polizia Giudiziaria può essere autorizzata a consultare, in aiuto alla memoria, la documentazione redatta (art. 499 comma 5 c.p.p.)
  • Responsabilità disciplinari e penali in caso di:
  1. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio – art. 326 c.p. (es . Pubblico Ufficiale che violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizi, o comunque abusando dell sue qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza…)
  2. Violenza privata - art. 610 c.p. (es Pubblico Ufficiale che con violenza e minaccia, costringe ad altri a fare, tollerare… qualche cosa…..)
  3. Sanzioni disciplinari - art. 16 att. (es. Ufficiali e Agenti di p.g che senza giustificato motivo omettono di riferire…..o comunque violano ogni altra disposizione di legge relativa all’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria).