I soggetti pubblici del procedimento

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Dovendo tentare di collocare in un giusto ambito le “funzioni” attribuite alla Polizia Giudiziaria, e per effetto, a chi appartenendo al personale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, ha - sia pure limitatamente a taluni reati - la qualità di Ufficiale ed Agente di polizia giudiziaria, può dirsi, anzitutto, che la «Polizia Giudiziaria» è un soggetto del procedimento penale (artt. 55-59 c.p.p.) e. partecipa con gli altri soggetti (e in specie con gli altri soggetti pubblici del procedimento: il Pubblico Ministero e il Giudice) a stabilire se un fatto concreto che è stato commesso costituisce reato, chi ne è responsabile e quale pena merita.

La sua attività si colloca, pertanto, dopo la commissione di un fatto illecito che astrattamente può costituire reato e come abbiamo detto più volte, la funzione della polizia giudiziaria è una funzione diretta all’accertamento e alla repressione di un reato che è stato commesso ed alla ricerca del suo autore o autori per assicurarli alla giustizia

  • Il procedimento penale ha per «protagonisti» tre soggetti (c.d. necessari): 
  1. il Giudice, organo imparziale e terzo, estraneo istituzionalmente alle pretese azionate dalle parti, che non potrà mai diventare parte (super partes);
  2. il Pubblico Ministero, soggetto nella fase delle indagini preliminari, ma parte dopo avere azionata la «pretesa punitiva»;
  3. l’Indagato (persona sottoposta alle indagini), che diventa «parte» nel momento in cui è formalmente incriminato innanzi ad un Giudice divenendo “imputato”. 

Nello svolgimento dei ruoli assegnati il Pubblico Ministero e l’indagato/imputato fruiscono, rispettivamente, dell’ausilio della Polizia Giudiziaria e del Difensore.

La Polizia Giudiziaria ha la funzione di ricercare le fonti di prova e di compiere attività ed accertamenti volti a consentire il Pubblico Ministero di stabilire la “fondatezza” della notizia di reato.

Il difensore ha la funzione di assistere tecnicamente l’indagato/imputato e di consentire che il processo-duello giudiziario si svolga «ad armi pari»: cosa che non potrebbe accadere se dovessero fronteggiarsi un accusatore competente come il Pubblico Ministero e un accusato digiuno di diritto come l’imputato.

Accanto ai soggetti necessari fin qui indicati (Giudice, Pubblico Ministero, Polizia Giudiziaria, indagato/imputato e difensore), si muovono, sulla scena del processo, altri soggetti che possono essere definiti «eventuali»; la loro presenza nel procedimento può essere spontanea o provocata (artt. 348, comma 4 e 359 c.p.p.) [1] e non è mai indispensabile.

  • Sono soggetti eventuali, ad esempio, il testimone, il consulente tecnico, il perito chimico, il chimico del porto, il perito R.I.Na., il funzionario dell’ASL, l’interprete, l’ Ufficiale giudiziario, la persona offesa del reato, la parte civile, ecc.

Tra i soggetti eventuali una specifica considerazione meritano:

  1. la persona offesa dal reato: portatrice dell'interesse leso dal reato e, quindi, se danneggiata dal reato, legittimata a costituirsi parte civile per conseguire il risarcimento dei danni e le restituzioni;
  2. il responsabile civile: il diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno è fatto valere dalla parte civile nei confronti del colpevole del reato ovvero nei confronti della persona che, a norma delle leggi civili, deve rispondere per il fatto dell'imputato. Questa persona (genitore, tutore, precettore, padrone, società assicuratrice, ecc.) assume la denominazione tecnica di "responsabile civile" che sostituisce il colpevole nelle restituzioni e nel risarcimento dei danni cagionati dal reato alla parte civile;
  3. il civilmente obbligato per la pena pecuniaria: sostituisce il condannato quando questi non è in grado di pagare la pena pecuniaria (multa o ammenda) che gli è stata inflitta per il reato commesso (soggetto legato al condannato da un rapporto di sovra ordinazione);
  4. gli enti esponenziali: enti e associazioni senza scopo di lucro (onlus) rappresentativi di interessi lesi dal reato, che, pur intervenendo ad adiuvandum, a fianco della persona offesa (previo il consenso), non assumono veste di parte, non spettando ad essi la titolarità dei beni giuridici nella concreta fattispecie violati (es. organizzazioni ambientaliste).

 

 


[1] Art. 348, 4° comma c.p.p. - La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del Pubblico Ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee (c.d. ausiliari di polizia giudiziaria) le quali non possono rifiutare la propria opera.

Art. 359 c.p.p. (Consulenti tecnici del Ministero) – Il Pubblico Ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare (art. 225 c.p.p. e art 73 att.) e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera. Il consulente può essere autorizzato dal P.M. ad assistere a singoli atti di indagine.

L’art. 232 c.p.p. (Liquidazione del compenso al perito) – Il compenso al perito è liquidato con decreto del Giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali (art. 73 att). Per i compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, si veda la Legge 8 luglio 1980, n. 319 e, per i successivi adeguamenti, il D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352 e il D.M. 30 maggio 2002 del Ministero Giustizia