Circostanze aggravanti
Sono elementi di fatto o situazioni che possono accompagnare l'azione o l'omissione illecita prevista come reato che il legislatore ha preso in considerazione come motivo di «inasprimento» della pena (aumento della pena o applicazione di una pena di specie diversa e più grave).
Si distinguono in circostanze «aggravanti comuni» e «aggravanti specifiche o speciali», a seconda che si tratti di circostanze applicabili, in linea di principio, a qualsiasi reato (artt. 61 e 62 c.p.), ovvero riferibili a un singolo reato o gruppi di reati (artt. 576, 577 e 625 c.p.).
L’articolo 61 c.p. “circostanze aggravanti comuni” prevede 11 aggravanti e sono:
- aver agito per motivi abietti o futili: è abietto il motivo turpe, ignobile, che rivela nell’agente un tale grado di perversità, da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità. Il motivo è futile allorché sussista una notevole sproporzione tra il movente e l’azione delittuosa. Tale circostanza non è compatibile con l’attenuante della provocazione e con il vizio parziale di mente;
- aver commesso il reato per eseguirne un altro o occultarne un altro ovvero conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato: ha natura soggettiva e si giustifica sulla base della maggiore pericolosità evidenziata dal soggetto agente;
- avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell’evento: è la tipica ipotesi di colpa cosciente o con previsione;
- avere adoperato sevizie o l’aver agito con crudeltà verso le persone: sulla base di quanto disposto dalla giurisprudenza, per sevizie si intendono le inflizioni corporali non necessarie alla realizzazione del reato mentre per crudeltà si intendono le inflizioni morali che oltrepassano il limite del normale sentimento di umanità e che appaiono superflue rispetto ai mezzi necessari per l’esecuzione del reato;
- aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolarne la pubblica o privata difesa: ha natura oggettiva e presuppone che la consapevolezza da parte del soggetto agente, della situazione di vulnerabilità in cui versa il soggetto passivo;
- aver il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di carcerazione, spedito per un precedente reato: ha natura soggettivo ed è generalmente meglio conosciuta con il termine di latitanza e la giustificazione dell’esistenza della circostanza deve essere ricercata nella accentuata volontà di ribellione da parte del reo che si manifesta nel fatto di commettere un nuovo reato dopo essersi sottratto al potere coercitivo dello Stato;
- avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero dei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità; la circostanza ha natura oggettiva.
- aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso: si tratta di una condotta autonoma rispetto a quella che dà vita al reato. Occorre che ci sia la volontà del reo di aggravare l’evento;
- aver commesso il fatto con abuso di poteri, o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto: ha natura soggettiva e per la sussistenza della circostanza è necessario che la qualifica abbia in qualche modo agevolato l’esecuzione del reato. L’aggravante non può trovare applicazione se il reato non è doloso. Si applica solo se la effettivamente conosciuta e voluta;
- aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio: la circostanza ha natura oggettiva e prevede una tutela per determinati soggetti e ciò in considerazione dello speciale ruolo rivestito;
- aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazione di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione o di ospitalità: ha natura soggettiva e consiste nel fatto di aver commesso un reato abusando della fiducia del soggetto passivo. Ai fini dell’applicazione della circostanza, la relazione deve ritenersi presunta e non va di volta in volta provata.
A norma dell’art. 1 DL. 625/79, è prevista un ulteriore aggravante comune per tutti i reati dolosi ovvero quella di "aver commesso il fatto per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico"
► Esemplificando:
- Agisce, ad esempio, per futili motivi chi uccide per un sorpasso stradale; adopera sevizie chi tortura la vittima del sequestro; è commesso per eseguire un altro reato, il furto di un natante che dovrà essere utilizzato per un traffico illecito si stupefacenti; commette il reato per occultarne un altro chi, dopo aver ucciso, nasconde il cadavere; è aggravato l'omicidio del testimone se il rapinatore lo commette per impedire che il testimone possa riconoscerlo (il rapinatore vuole infatti assicurarsi l'impunità del reato di rapina) ed infine viene danneggiata l'auto di un Pubblico Ufficiale o Ufficiale e Agente di polizia giudiziaria perché questi non prosegua le indagini su un certo reato: il danneggiamento è aggravato perché commesso a causa dell'adempimento delle funzioni esercitate dal Pubblico Ufficiale (art. 61 n. 10).
Possono indicarsi quali esempi di circostanze aggravanti specifiche quelle previste per i delitti contro la vita (aver agito contro il coniuge, i familiari, con premeditazione, ecc.) e la incolumità (aver agito con armi, aver cagionato lesioni gravi o gravissime...) ecc.
- Tipici esempi di circostanze speciali sono quelli previsti dall'art. 625 c.p. per il reato di furto (furto in abitazione, scippo con destrezza, borseggio, ecc.) o dagli artt. 576 e 577 c.p. per il reato di omicidio (contro il genitore o il figlio; con premeditazione; contro il coniuge; con l'uso di veleni, ecc.) ovvero per il reato di incendio (art. 423 c.p.) che è aggravato se commesso su edifici pubblici o destinati ad uso abitazione, su boschi, su navi o altri edifici natanti o aeromobili, ecc. (art. 425 c.p.)