Documentazione da produrre all’atto dello sbarco

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Al momento dell’arrivo presso la banchina del porto designato e successivamente all’avvenuto sbarco del prodotto, a cura del Comandante dell’unità da pesca dovrà essere resa prontamente disponibile e posta in visione al personale dell’Autorità Marittima presente in banchina, la documentazione di cui al Regolamento (CE) n° 302/2009 (come richiamata dalla Circolare n° 10778 del 07 Aprile 2009), secondo la tempistica prevista, decorrente dall’orario in cui sono terminate le operazioni di sbarco stesse. In particolare andrà curata la corretta compilazione della seguente documentazione:

  1. Giornale di bordo (Log-Book UE modello Atlantico), compilato nei campi previsti obbligatori e nella parte riguardante la dichiarazione di sbarco (Regolamento (CE) n° 2847/93 art. 6 c. 1; Regolamento (CE) n° 2807/83 art. 1 cc. 1 e 2);
  2. Dichiarazioni di cattura giornaliere/settimanali;
  3. Nota di vendita, ovvero dichiarazione di assunzione in carico da parte dell’armatore dell’imbarcazione o del suo mandatario in caso di vendita non diretta (Regolamento (CE) n° 2847/93 art. 9 c.2, 11, 12, 13);
  4. B.C.D. (Blue fin Tuna Catch Document), documento con il quale viene ricostruita e garantita la tracciabilità delle diverse fasi della “filiera di sfruttamento del tonno rosso, dalla cattura alla commercializzazione”. Il modello di che trattasi deve essere validato da parte del personale designato ed autorizzato delle Camere di Commercio e debitamente compilato.

La nota di vendita del prodotto (fattura o documento equivalente) di che trattasi, all’atto della prima vendita, deve essere rilasciata dai centri per la vendita all’asta del mercato ittico, da altri organismi autorizzati, ovvero dal compratore autorizzato; tale documentazione deve essere inviata all’Autorità marittima del luogo ove è avvenuta la prima vendita. La nota di vendita dovrà contenere le seguenti informazioni:

  1. il numero di registro della flotta comunitaria e il nome del peschereccio che ha sbarcato i tonni rossi;
  2. il porto e la data di sbarco;
  3. il nome del proprietario o del comandante della nave e, se si tratta di altra persona, il nome del venditore;
  4. il nome dell’acquirente e il suo numero di partita I.V.A.;
  5. la denominazione scientifica, denominazione commerciale, metodo di produzione zona di cattura del tonno rosso;
  6. la taglia o il peso, il grado, la presentazione e la freschezza;
  7. il luogo e la data di vendita;
  8. il riferimento del documento di trasporto.

Della presentazione delle note di vendita in cui si trovano elencati tutti i dati sopra elencati sono responsabili i suddetti centri per la vendita all’asta o gli altri organismi o persone autorizzate.
Nel caso in cui il prodotto non sia venduto direttamente, verrà rilasciata una dichiarazione di assunzione in carico da parte dell’armatore dell’imbarcazione o del suo mandatario. La dichiarazione di assunzione in carico dovrà contenere le seguenti informazioni:

  1. la denominazione scientifica, denominazione commerciale, metodo di produzione e zona di cattura del tonno rosso;
  2. il peso, ripartito per tipo di presentazione dei prodotti;
  3. dimensione minima di ogni singolo tonno rosso;
  4. il numero di registro della flotta comunitaria e il nome del peschereccio che ha sbarcato i tonni rossi;
  5. il porto e la data di sbarco;
  6. il nome del comandante della nave;
  7. il luogo in cui i prodotti sono immagazzinati;
  8. se del caso, il riferimento del documento di trasporto.