CONVENZIONE DI MONTEGO BAY 1982

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Di taglio ben più incisivo di quanto abbia fatto la Convenzione di Ginevra del 1956, è l'intervento della Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del mare, sottoscritta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, in materia di protezione dell'ambiente marino.

Detta Convenzione dedica al problema dell'inquinamento la Parte XII «Protection and Preservation of the Marine Environment», che si compone di ben 46 articoli. In essa vengono dettati, facendo riferimento alle Convenzioni sull'argomento già esistenti, i doveri e gli obblighi degli Stati al fine di ridurre e prevenire, con l'emanazione di leggi interne e, soprattutto, con la loro applicazione concreta, l'inquinamento proveniente dalla terraferma, dall'esplorazione e dallo sfruttamento dei fondi e sottofondi marini, dagli scarichi di rifiuti in mare, dall'esercizio della navigazione e dall'atmosfera.

Va ricordato che, grazie all'istituzione, proprio in questa sede, della Zona Economica Esclusiva (ZEE) estesa 200 miglia, entro la quale lo Stato rivierasco, disponendo di diritti sovrani per lo sfruttamento delle risorse naturali e, soprattutto, per la preservazione dell'ambiente marino, sarà, nel contempo autorizzato ad intervenire per la repressione di eventuali violazioni.

Per le attribuzioni delle competenze specifiche la Convenzione esprime chiaramente la differenza tra Stato di bandiera, Stato del porto e Stato costiero.

  • Allo «Stato di bandiera» vengono demandati i compiti di inchiesta, a prescindere dal luogo in cui si è verificata l'infrazione, nonché l'attribuzione della natura (detentiva o pecuniaria) e dell'entità della sanzione medesima.
  • Allo «Stato del porto» va riconosciuto il diritto di aprire un'inchiesta nei confronti di una nave allorquando questa, trovandosi volontariamente (e pertanto non in ipotesi di forza maggiore) in un suo porto o terminale marino, è responsabile di un'infrazione avvenuta anche fuori delle acque territoriali o della zona economica esclusiva (ZEE).
  • La competenza dello «Stato costiero» è limitata esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni:
  1. la nave approdi dopo aver commesso un'infrazione nelle sue acque territoriali o ZEE;
  2. vi siano prove inconfutabili che, pur non entrando in un suo porto, abbia scaricato rifiuti o sostanze inquinanti nell'attraversamento delle sue acque territoriali o della ZEE.

Va tenuto presente che uno Stato diverso da quello di bandiera può irrogare nei confronti delle navi responsabili di violazioni in materia di inquinamento, solo delle «sanzioni pecuniarie», a meno che l'infrazione sia stata commessa nelle sue acque territoriali ed allo stesso tempo costituisca un «volontario e serio atto di inquinamento».