Polizia di frontiera

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La "Polizia di frontiera" è quella parte della polizia di sicurezza che ha lo scopo di garantire l’osservanza delle norme di diritto pubblico internazionale e delle convenzioni multilaterali o in vigore con singoli Stati, delle disposizioni contenute negli atti normativi della Comunità Europea, nonché delle leggi italiane di emigrazione e di polizia che regolano il traffico delle persone e delle cose attraverso le linee del confine terrestre e negli scali marittimi ed aerei.
Il servizio di polizia di frontiera, regolato dal D.M. 2 agosto 1977, è posto sotto l’egida ed alle dipendenze del "Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S. – Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale".
L’espletamento del servizio è affidato, in primo luogo, agli agenti della Polizia di Stato, organizzati in apposita "specialità", e in via concorsuale all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza che agiscono sempre sotto la direzione dei funzionari di p.s..
Al riguardo, sussiste una ripartizione dei valichi terrestri, marittimi ed aerei fra le tre Forze di Polizia ispirata a criteri di razionalizzazione delle risorse al fine di evitare duplicazioni sul territorio.

In particolare:

  • la Polizia di Stato esercita in via esclusiva il servizio:
  1. ai valichi ferroviari (ove già è presente la specialità della Polizia Ferroviaria);
  2. ai valichi permanenti stradali;
  3. presso i valichi stradali, marittimi e aerei dislocati nei capoluoghi di provincia e nei comuni sede di Commissariato o Posto fisso di P.S.;
  • l’Arma dei Carabinieri ha assunto in via esclusiva il servizio:
  1. nei valichi terrestri, marittimi ed aerei in quelle località al di fuori dei capoluoghi di provincia ove non esiste alcun presidio della P.S.;
  • la Guardia di Finanza svolge il servizio:
  1. presso valichi terrestri, per lo più di 2^ categoria e stagionali, ove essa è già dislocata per lo svolgimento di compiti istituzionali di polizia doganale. In tale ottica, l’inserimento della Guardia di Finanza nella organizzazione generale dei servizi di polizia di frontiera è da considerare collegato agli altri servizi che il Corpo esplica lungo la linea di confine, tra cui il concorso alla difesa politico-militare delle frontiere, cui è obbligatoriamente tenuto in base a quanto disposto dalla legge ordinativa n. 189/59.

Il "controllo di polizia alla frontiera" consiste nell’esame dei documenti dei viaggiatori, al fine di verificarne l’identità ed accertare che essi soddisfino i requisiti previsti dalla Convenzione di Schengen, la quale prevede che possano essere autorizzate ad entrare nel territorio per un breve soggiorno le persone che non beneficiano del diritto comunitario (ovvero soggetti provenienti da Paesi che non aderiscono all’Accordo di Schengen) le quali:

  1. siano in possesso di un valido documento di viaggio o di un visto valido per la durata del soggiorno previsto;
  2. siano in grado di esibire documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno o del transito previsto;
  3. dispongano o siano in grado di procurarsi dei mezzi di sussistenza sufficienti sia per la durata del soggiorno o del transito sia per il ritorno nel paese di origine per il viaggio verso uno Stato terzo in cui sia garantita la loro ammissione;
  4. non costituiscano una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale e le relazioni internazionali.

Ove non sussistano le predette condizioni, l’ingresso nel territorio dello Stato deve essere rifiutato.

Il controllo delle persone che attraversano i valichi di frontiera autorizzati non comprende soltanto la verifica dei documenti di viaggio o delle altre condizioni di ingresso, di soggiorno, di lavoro e di uscita, bensì anche l’eventuale adozione di misure per la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico delle Parti contraenti. Il controllo riguarda anche i veicoli e gli oggetti in possesso delle persone che attraversano la frontiera.
Nell’esercizio di questi compiti, gli agenti hanno competenza di Polizia di frontiera e competenza generale, definita in conformità alla legislazione nazionale.

Quanto alle modalità del controllo può distinguersi un «controllo minimo» ed un «controllo più approfondito», qualora se ne ravvisi la necessità.

Il controllo minimo consiste nell’accertare l’identità della persona in base ai documenti di viaggio presentati o esibiti e nel verificare in modo semplice e rapido la validità del documento che consente di attraversare la frontiera e la presenza di indizi di falsificazione o contraffazione.

I controlli più approfonditi  comprendono un esame più attento dei documenti o dei visti, la verifica che la persona disponga di mezzi di sussistenza necessari sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno o per il transito verso un Paese esterno, ovvero se detta persona sia in grado di ottenere legalmente tali mezzi.

Si procede poi alla consultazione immediata dei dati (relativi alle persone e agli oggetti di cui agli articoli da 95 a 100 della Convenzione) nel "Sistema di Informazione Schengen" e negli archivi nazionali di ricerca. Nel caso in cui questa prima "interrogazione" dia esito positivo, si procede ad una seconda interrogazione, questa rivolta agli Uffici S.I.RE.N.E. acronimo di Supplementary Information Request at the National Entry., che forniscono all’operatore di frontiera un «supplemento di informazione», cui consegue una certa condotta da seguire.
Nell’ambito del controllo approfondito si dovrà poi verificare che la persona, il suo veicolo e gli oggetti da essa trasportati non costituiscano un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale.
Ma al fine di prevenire ingressi abusivi nel territorio dell’Unione Europea – è logico che le persone in difetto ben raramente cercano di attraversare la frontiera per i varchi autorizzati, dove andrebbero incontro ad un sicuro controllo ma tentano di passare per l’aperto confine – le Forze di Polizia svolgono, altresì, una importantissima azione di vigilanza alle frontiere esterne, al di fuori dei valichi di frontiera.
Tale azione è assicurata da unità mobili che svolgono i loro compiti sotto forma di pattuglie o di postazioni in posti riconosciuti o su posti "sensibili", allo scopo di fermare le persone che attraversano illegalmente la frontiera. Per contrastare al massimo tale attraversamento illegale e combattere la criminalità transfrontaliera che organizza questo traffico clandestino, la sorveglianza è eseguita con cambiamenti frequenti e improvvisi della zona controllata, in modo da rendere l’attraversamento non autorizzato della frontiera un rischio permanente.
In tale contesto, assume particolare rilievo l’attività della Guardia di Finanza che, nel settore della vigilanza lungo la linea di confine terrestre c.d. "ideale" (cioè priva di ostacoli), ha un ruolo pressoché esclusivo.
Infatti, i reparti della G. di F. hanno tra i compiti istituzionali proprio quello di assicurare la vigilanza del confine "aperto" per finalità anticontrabbando, nonché per contrastare altri traffici illeciti che avvengono all’atto dell’attraversamento della frontiera.
Altrettanto fondamentale per impedire e reprimere l’ingresso clandestino di persone è l’azione svolta lungo il confine "aperto" marittimo. Infatti, il dispositivo di controllo alle frontiere terrestri è ulteriormente integrato da specifici piani di vigilanza in mare e sulle coste che vedono la partecipazione di tutte le forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza) nonché delle Capitanerie di Porto e della Marina Militare, impegnate con uomini e mezzi nell’attività di contrasto al fenomeno dell’immigrazione illegale.
Sulla specifica materia è intervenuta, di recente, un’apposita direttiva del Ministro dell’Interno avente l’obiettivo di realizzare il migliore impiego delle risorse disponibili per l'azione di polizia sul mare, tenuto conto del rilievo delle condotte illecite ivi perpetrate (contrabbando, traffici di stupefacenti e di armi, emigrazione e immigrazione clandestina, ecc.) e, soprattutto, dell'accresciuta responsabilità dell'Italia a tutela della frontiera esterna comune dei Paesi aderenti all'accordo di Schengen.
Al riguardo, il provvedimento ministeriale prevede che, fermi restando i compiti e le relative responsabilità operative di ciascuna Forza di Polizia, le risorse navali della Guardia di Finanza concorrono con quelle della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri all'espletamento di servizi coordinati di controllo del territorio e di sicurezza delle frontiere marittime sul mare, nell'ambito delle pianificazioni operative predisposte dal Dipartimento della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge n. 121 del 1981, e delle conseguenti direttive.