Team ispettivo

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Al fine di giungere ad una migliore valutazione dei fattori di rischio, viene formato un «Team di ispezione» (Task Forece) - in possesso delle competenze appropriate alla situazione - designato dallo Stato costiero che qualora possibile, in relazione alle condizioni meteo-marine, dovrà imbarcare a bordo della nave interessata.

  • La composizione del Team è la seguente:
  1. un Ufficiale PSC[1]
  2. un rappresentante degli Enti di classifica (R.I.Na., Bureau Veritas, ecc.)
  3. un chimico del porto
  4. un rappresentante dei rimiorchiatori locali
  5. un rappresentante dei Vigili del Fuoco
  6. un rappresentante di una Società antinquinamento (Castalia)
  7. un rappresentatnte dell’ISPRA[2]
  8. un rappresentante dell’ARPAS[3]
  9. un rappresenanta dei SID[4]

L’intervento del Team ispettivo deve fornire ulteriori informazioni in ordine alla comparazione tra i possibili rischi se la nave resta in mare aperto e quello che farebbe correre  al luogo di rifugio e al suo ambiente, comparazione che dovrebbe portare su ciascuno dei seguenti punti:

  1. salvaguardia della vita umana in mare,
  2. sicurezza delle persone nei luoghi di rifugio ed il suo ambiente industriale e urbano (rischio di incendio, esplosione, rischio tossico);
  3. rischio di inquinamento;
  4. se il luogo di rifugio è un porto, rischio di turbamento per l’utilizzo del porto (canali, banchine, attrezzature, ecc.);
  5. valutazione delle conseguenze se una richiesta di luogo di rifugio è rifiutato, incluso il loro effetto possibile sugli Stati vicini.
  • Informazioni e comunicazioni

I caso di attuazione della procedura, dovranno essere informati del pericolo nonché aggiornati in merito alla situazione contingente ed alle decisioni che saranno assunte oltre ai soggetti interessati durante la fase istruttoria:

  1. la Direzione Generale per la Protezione della Natura – Divisione VI - Sezione Operativa Emergenza in mare del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
  2. la Centrale Operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
  3. il Reparto Abiente Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto;
  4. lo stato di bandiera.

Nel caso l’accesso ad un luogo di rifugio venga negato dovranno essere inoltre informati:

  1. le Autorità marittime interessate in relazione alla prevista rotta dell’unità se in grado di proseguire;
  2. gli altri stati potenzialmente coinvolti dalle conseguenze di un sinistro che potrebbe accadere.

 


[1] Ogni nave è soggetta al controllo di Ufficiali debitamente autorizzati dallo Stato del porto allo scopo di verificare la validità dei certificati di cui la nave è munita. Nel caso venga riscontrata una situazione deficitaria o nel caso di certificati scaduti l’Ufficiale preposto al controllo deve adottare ogni misura atta ad assicurare che la nave possa riprendere il mare senza costituire un pericolo per la nave, le persone a bordo o per l’ambiente marino. Il PSC è condotto da un PSCO (Port State Control Officer). Il PSCO è una persona adeguatamente qualificata, autorizzata dall’Autorità Marittima dello Stato del Porto ad effettuare le ispezioni PSC secondo il Paris Mou e agire sotto la propria responsabilità. Ciascun ispettore è provvisto di un documento personale, sotto forma di documento di identità, rilasciato dall’Autorità competente da cui dipende conformemente alla legislazione nazionale, nel quale è indicato che l’ispettore è autorizzato a effettuare l’ispezione.

[2] La Legge 133/2008 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 prevede l'istituzione del'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. L’ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici di cui all’articolo 38 del Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell’Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.496, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61.

[3] [3] L'Arpas è un'agenzia regionale dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, tecnica, contabile e patrimoniale, istituita con la Legge regionale n. 6 del 18 maggio 2006.  L'Agenzia ha compiti di monitoraggio e controllo ambientale e fornisce supporto tecnico alle Autorità competenti in materia di programmazione, autorizzazione e sanzioni in campo ambientale, a tutti i livelli di governo del territorio: la competenza tecnico-scientifica è la sua componente distintiva e qualificante.  L'Arpas garantisce lo svolgimento dei propri compiti su tutto il territorio regionale attraverso strutture decentrate (i dipartimenti), coordinati da una struttura centrale. Fa parte della rete nazionale delle agenzie ambientali presenti in tutte le regioni italiane, con le quali intrattiene un costante scambio di esperienze per sviluppare metodologie comuni per la tutela dell’ambiente.

[4] La SID S.r.l. dal 1975 è un’azienda leader nel proprio settore ed opera su tutto il territorio nazionale  - Servizi integrati di Igiene e Difesa dell’ambiente.