Tipologia delle funzioni

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Le funzioni di polizia giudiziaria tendono tutte alla ricostruzione del fatto-reato ed alla individuazione del presunto autore.

Esse sono così classificabili:

  1. Funzione investigativa, che consiste, ai sensi dell’art. 348 c.p.p., nella ricerca degli elementi informativi da cui fare scaturire la prova in giudizio (fonti di prova). Tale ricerca attiene alle cose e alle tracce pertinenti al reato (c.d. fonti di prova reali), nonché alle persone in grado di fornire informazioni (c.d. fonti di prova personali). Il primo momento della funzione investigativa è l’acquisizione della notizia criminis (art. 330). Essa è diretta, se il fatto-reato è direttamente percepito dalla P.G.; è indiretta, se la notizia di reato è fornita alla P.G. da terzi (ad esempio, mediante denuncia). Sono mezzi informativi anche gli scritti anonimi (fonte scritta) ed i c.d. confidenti di polizia (fonte verbale), aventi entrambi la medesima valenza: utilizzabilità come base di partenza per le indagini; inutilizzabilità assoluta ai fini probatori, anche in fase di indagini preliminari (art. 240 c.p.p. e 108 disp.att.). La funzione investigativa è, pertanto, preordinata all’acquisizione degli elementi occorrenti affinché il P.M. possa iniziare e proseguire l’azione penale. L’acquisizione si estende anche a quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale (ad esempio, valore della cosa rubata, infermità mentale, pericolosità sociale, ecc.).
  1. Funzione repressiva, che consiste nel diritto-dovere della P.G. di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori (art. 55, 1° comma c.p.p.)
  • Essa si sostanzia, ad esempio, nell’interruzione di attività criminose mediante liberazione della persona sequestrata, l’arresto della persona colta in flagranza di un delitto

Gli elementi di fatto raccolti in sede di interruzione del reato sono, a loro volta, utili ai fini della funzione investigativa.

  1.  Funzione esecutiva, è funzione servente rispetto all’A.G. (=Giudice e P.M.); essa consiste nella attività di esecuzione degli atti della A.G., su delega di questa. La P.G. conserva l’antico ruolo di organo ausiliario del P.M. e del Giudice, quale «longa manus» o braccio armato della legge. Numerosi atti del procedimento sono portati ad esecuzione dagli Ufficiali o Agenti che ne sono delegati dall’A.G..
  • Ad esempio, esecuzione di ordinanze cautelari, sequestri, perquisizioni, intercettazioni, notificazioni di atti.