Disciplina della pesca sportiva-ricreativa del tonno rosso

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Gli Stati membri auspicano che chiunque si approcci al mare per finalità ludico-sportivo-ricreative si faccia promotore di una cultura sempre più volta alla conservazione dell’ambiente marino e delle sue risorse ed alla sostenibilità delle attività svolte in esso.
Per regolare e disciplinare l’attività di pesca del tonno rosso (thunnus thynnus) e le attività connesse secondo la disciplina e le norme stabilite in seno ai vigenti Regolamenti comunitari ed alla normativa nazionale, le Capitanerie di Porto recependo la regolamentazione in materia, hanno emesso apposita “Ordinanza” al fine di regolare il prelievo di tonno rosso da parte della pesca sportiva e ricreativa. A tal infine vengono indicate rispettivamente le “regole” basilari che il pescatore sportivo/ricreativo ha l’obbligo rispettare proprio per scongiurare che il tonno rosso, già abbondantemente sfruttato ed in via di estinzione in altri mari, possa estinguersi anche nel nostro mare.

  • La pesca «ricreativa» del tonno rosso è quel tipo di pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale (Regolamento (CE) n° 302/2009, art. 2, lett. o).

Divieti:

  1. è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per uscita in mare, garantendo, comunque, per quanto possibile, il rilascio dei tonni catturati vivi, in particolare del novellame (la taglia minima di cattura nel mediterraneo per il tonno è di 30 Kg. o 115 centimetri);

 

 

  1. è vietata la commercializzazione del prodotto pescato (salvo per fini caritativi);
  2. è vietata nell’Atlantico Orinetale e nel mediterraneo dal 15 ottobre al 15 giugno (può essere effettuata nel solo periodo compreso tra il 16 giugno ed il 14 ottobre).
  • La pesca «sportiva» del tonno rosso è quel tipo di pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale (Regolamento (CE) n° 302/2009, art. 2, lett. n).

Divieti:

  1. è vietata la commercializzazione del prodotto pescato, salvo per fini caritativi;

Anche per la pesca sportiva vale la regola…”garantire, per quanto possibile, il rilascio dei tonni catturati vivi, in particolare del novellame”.

Le manifestazioni di pesca sportiva potranno avvenire solo se preventivamente autorizzate dall’ Autorità Marittima competente. I dati delle catture di tonno rosso nell’ambito delle manifestazioni sportive dovranno essere comunicati all'Autorità Marittima nel cui Circondario marittimo si svolgono le manifestazioni.