Fermo amministrativo del veicolo

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Provvedimento innovativo nell’ambito della disciplina sanzionatoria amministrativa che ha quale unico precedente simile, il sequestro amministravo a tempo determinato introdotto dalla Legge 11 gennaio 1986, n. 3 sul casco obbligatorio.

Volendolo sintetizzare, possiamo rilevare nell’art. 214 C.d.S. tre diversi ipotesi operative:

  1. fermo del veicolo in genere
  2. fermo del ciclomotore
  3. fermo di veicolo a seguito della sospensione della carta di circolazione

Nel caso di accertata violazione alla quale consegue il «fermo amministrativo di un veicolo in genere» gli Agenti accertatori provvedono a far cessare la circolazione ed a far ricoverare il mezzo con le modalità previste dal Regolamento. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro, di cui all’art. 394 del Regolamento.
Trattandosi di provvedimento che si concretizza con l’affidamento in custodia del veicolo a terzi, nel caso di violazione agli obblighi di custodia trovano applicazione le norme contenute nel Codice penale.

Il «fermo amministrativo del ciclomotore» si effettua con ricovero presso il luogo indicato dal conducente o, in caso di impossibilità, presso l’ufficio o comando operante ovvero in depositeria.
Nel caso in cui ricorrano motivi ostativi di sicurezza stradale, il ciclomotore non viene affidato al conducente ma rimosso o ricoverato. Contestualmente si provvede al ritiro del certificato di idoneità tecnica.

  • Ad esempio, tali motivi di sicurezza potrebbero sussistere anche quando il conducente sia sprovvisto al seguito del casco protettivo, anche perché non si vede come gli Agenti operanti potrebbero “legittimamente” la conduzione del mezzo, dal luogo della violazione al luogo di deposito, in violazione dell’art. 171 Cds.

Chiunque circola con un ciclomotore sottoposto a fermi amministrativo, soggiace alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 214, comma 8. C.d.S. Viene disposta la custodia del veicolo in depositeria.

Quando sia previsto il provvedimento di «sospensione della carta di circolazione», consegue il fermo ai sensi dell’art. 214 comma 7 C.d.S.
Il veicolo sottoposto al ritiro della carta di circolazione per la successiva sospensione, è affidato al conducente il quale indica il luogo ove intende ricoverare il mezzo, mentre con il fermo del ciclomotore, visto in precedenza, viene immediatamente interrotta la circolazione del veicolo, con affidamento in custodia.
Nel caso di circolazione con veicolo avente la carta di circolazione sospesa e, conseguentemente, sottoposto a fermo, troverà applicazione la sanzione di cui all’art. 217 C.d.S.

Il ricorso e l’opposizione alla sanzione principale si estendono alla sanzione accessoria.
Il Verbale di fermo va notificato al proprietario se diverso dal conducente, ed ai genitori o chi ne fà le veci, nel caso di affidamento del veicolo al conducente minorenne.

Trascorso il periodo di fermo, il veicolo viene restituito all’avente diritto o, nel caso di trasgressore minorenne, a chi esercita la potestà dei genitori o a persona maggiorenne appositamente delegata.