Perquisizione locale per la ricerca di armi: pagina n. 3

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Ricordare che:

(*) La polizia giudiziaria può ordinare che taluno, presente o sopraggiunto nel corso della perquisizione, non si allontani dal luogo prima che le operazioni siano concluse. Dell’ordine e dei motivi dello stesso va dato atto nel verbale. Chi trasgredisce all’ordine è trattenuto e ricondotto coattivamente sul posto e può rispondere del reato di cui all’art. 650 c.p. (art. 250 c.p.p.).

Le garanzie previste dal codice per le perquisizioni locali devono ritenersi applicabili anche a quella in esame. Sicché il verbale delle operazioni compiute (previa conservazione di copia) va trasmesso senza ritardo e comunque non oltre 48 ore dal loro compimento al P.M. del luogo dove la perquisizione è stata eseguita. Il P.M. convalida la perquisizione nelle 48 successive quando accerta che ne ricorrevano i presupposti.

Ricordare che:

  1. La notizia che legittima il ricorso alla perquisizione può anche essere «confidenziale» o anonima (Cass. 4/6/1993). Le modalità di acquisizione della notizia vanno ovviamente specificate anche se, operando il disposto dell’art. 203, non deve essere indicato il nome dell’informatore.
  2. Il contenuto della notizia (anche se anonima o confidenziale) va però riportato nel verbale con la massima precisione per evidenziare che al compimento dell’atto non ha dato motivo un «generico sospetto», ma un significato «indizio» (= una situazione probatoria specifica che, pur non avendo il «livello di affidabilità» del «fondato motivo» previsto per le perquisizioni disciplinate dal codice, non è però assolutamente generica).
  3. L’affidabilità della notizia potrà perciò essere dedotta ad esempio, dalla accertata attendibilità della «fonte» della notizia stessa, dalla esistenza di elementi «esterni» che la confermano, dal numero e dal tipo di particolari che la corredano, dalla personalità o dai precedenti (penali e giudiziari) del soggetto nei cui confronti la perquisizione è eseguita.
  4. Dare sempre accuratamente atti del giorno e dell’ora in cui le operazioni sono iniziate e del giorno e dell’ora in cui si sono concluse.