Procedimento di "assegnazione dei punti" per infrazioni gravi e sospensione della funzione di Comandante del peschereccio

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Il Decreto 29 febbraio 2012 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (GU n. 105 del 7 maggio 2012 ) modalità, termini e procedure per l’applicazione del «Sistema di punti per infrazioni gravi del comandante del peschereccio», ai sensi dell’art. 19, comma 3 del D. Lgs. n. 4/2012.

Con le stesse modalità previste per l'applicazione del «Sistema di punti per infrazioni gravi alla Licenza di pesca», in caso di accertamento da parte degli Organi addetti al controllo, di una infrazione grave costituente illecito amministrativo di cui di cui all' art. 10, comma 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s), e t) del citato D,lgs. legislativo, oltre a contestare l’infrazione elevando “Verbale” al Comandante della nave da pesca, gli stessi notificano al  titolare  della  Licenza  di  pesca  del peschereccio anche il  “Verbale” relativo  all'applicazione  dei  punti secondo quanto previsto all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 4/2012, e, senza ritardo, trasmettono copia di entrambi gli  atti al Capo del compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione.

Nell’ipotesi che i predetti Organi accertano condotte che costituiscono reato di cui all'art. 7, comma 1, a), c) e g) del  D.lgs. n. 4/2012, notificano al titolare della licenza di  pesca del peschereccio interessato, il  “Verbale” relativo all'applicazione dei punti secondo quanto previsto all'art. 14, comma 3,  del  decreto legislativo n. 4/2012, e, senza ritardo, ne trasmettono copia al Capo del  compartimento  marittimo  competente  in  base al luogo della commessa violazione.  Qualora l’Organo accertatore rilevi che l’applicazione dei punti per l’infrazione grave contestata comporta, ai sensi dell’art. 20 delD. Lgs. n. 4/2012, la sospensione della funzione di comandante, nel Verbale di applicazione dei punti, inserisce altresì l’indicazione del relativo periodo di sospensione. Entro il termine di trenta giorni dalla notifica del Verbale relativo all’applicazione dei punti, l’interessato può far pervenire al Capo del compartimento scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentito dal medesimo. Questi, sentito l’interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di trenta giorni, ritenuto fondato l'accertamento, dispone, con “provvedimento motivato”, l’assegnazione dei punti e l’eventuale sospensione, altrimenti emette “provvedimento motivato di archiviazione” degli atti. In entrambi i casi, il provvedimento motivato è notificato all’interessato nei termini di legge, e ne è trasmessa copia all’Ente accertatore.

Il Capo del compartimento, nel caso emetta “provvedimento di assegnazione di punti” ed eventuale sospensione, dispone l’annotazione degli estremi del provvedimento - con indicazione del numero dei punti e dell’eventuale periodo di sospensione - sul titolo matricolare del marittimo (= libretto di navigazione) e ne dà comunicazione al Centro Controllo Nazionale Pesca (CCNP), alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura ed all’Ufficio di iscrizione del marittimo per le dovute annotazioni sul pertinente «Registro». La sospensione delle funzioni di comandante è altresì annotata sul Ruolo di equipaggio ovvero sul Ruolino di equipaggio ed il periodo di sospensione inizia a decorrere dalla data della predetta annotazione.

Per le violazioni accertate fuori dal limite delle acque territoriali la competenza a ricevere il rapporto è il Capo del Compartimento marittimo dell’Ufficio di iscrizione del peschereccio interessato.