L'oggetto giuridico del reato

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Il soggetto passivo del reato è il titolare del "bene o dell’interesse" che la norma giuridica tutela e che è pertanto leso dal comportamento umano costituente reato. L’«oggetto giuridico» del reato é il bene o l’interesse protetto dalla norma penale.

  • Ad esempio, nel delitto di omicidio l’oggetto giuridico è la vita umana, bene protetto dalla norma penale che punisce chiunque cagiona la morte di un uomo.

Il "danno penale" (o criminale) prodotto dal reato consiste, invece, nell’offesa del bene giuridico tutelato. Tale offesa costituisce il c.d. evento giuridico, che si verifica ogni volta che si commette un reato.

L’oggetto giuridico non va poi confuso con l’«oggetto materiale dell’azione».

  • Così, ad esempio, nel furto di dotazioni di sicurezza oggetto materiale della condotta è, appunto, la dotazione di sicurezza mentre l’oggetto giuridico del reato è il patrimonio.

L’oggetto giuridico, quindi, è una entità concettuale, un valore alla cui tutela è indirizzata la norma; oggetto materiale dell’azione è invece sempre un qualcosa di concreto, di tangibile su cui incide materialmente la condotta tipica.

L’offesa (cioè l’evento giuridico) arrecata dal reato può assumere due forme: lesione o messa in pericolo, a seconda che sia concretamente leso il bene tutelato oppure sia stato soltanto minacciato.

  • Ad esempio, omicidio consumato: la persona è stata uccisa e il bene «vita» è stato leso; omicidio tentato: si è cercato di uccidere una persona senza riuscirvi; il bene «vita» è stato messo solo in pericolo ma non è stato leso.

Pertanto i reati dunque si distinguono in:

  1. reati di danno, per la sussistenza dei quali è necessario che il bene tutelato sia distrutto o diminuito;
  2. reati di pericolo, per i quali basta, invece, che il bene sia stato minacciato.
  • Ad esempio, sono reati di "danno" o di "pericolo" (ipotizzabili in caso di sinistro marittimo) le seguenti fattispecie:
  1. art. 428 c.p. (reato di danno – naufragio, sommersione…) che punisce “chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un edificio natante…di altrui proprietà con la reclusione da 5 a 12 anni (art. 1112 cod. nav.)”.
    La pena è della reclusione da 5 a 15 anni se il fatto è commesso distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti
  2. art. 450 c.p. (reato di pericolo – delitti colposi di pericolo) che punisce “chiunque con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo…di un naufragio, o della sommersione di una nave o altro edificio natante” con la reclusione fino a 2 anni”..
  3. art. 451 c.p. (reato di pericolo - omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro) che punisce “chi per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, con la reclusione fino a 1 anno o con multa da 103 € a 516 € (artt. 113 e 1124 Cod. .nav.)”
  4. art. 1231 Cod. nav. (reato di pericolo – norma penale ”in bianco”) – che punisce “chiunque, non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall’Autorità marittima…” con l’arresto fino a 3 mesi ovvero con l’ammenda fino a € 206.