Delitti contro l'Amministrazione della Giustizia

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E’ facile comprendere che il "regolare e proficuo svolgimento (o meglio, il buon andamento e la imparzialità) delle attività della Pubblica amministrazione" può essere turbato sia dalle condotte di quelle stesse persone che sono chiamate ad esercitare tali funzioni sia dalle condotte dei privati che vengono in contatto con gli organi della Pubblica amministrazione e che tendono a condizionarli.

Nel titolo III del libro II del Codice penale, sono previsti e puniti i «fatti» che impediscono il «regolare e proficuo svolgimento della attività statale (amministrazione della giustizia) diretta ad applicare ai casi concreti le norme del diritto». E’ facile comprendere che l’interesse a iniziare tempestivamente il procedimento penale e pervenire alla punizione degli autori del reato non può essere raggiunto se, chi ha l’obbligo di farlo (Pubblico Ufficiale, incaricato di pubblico servizio, Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria), omette di riferire all’Autorità Giudiziaria la circostanza di avere acquisito una notizia di reato: in questa ipotesi, infatti, l’Autorità Giudiziaria non è in grado di iniziare il procedimento penale.

  1. Omessa denuncia di reato da parte del Pubblico Ufficiale (art. 361, comma 1 c.p.) e da parte della Polizia Giudiziaria (art. 361, comma 2 c.p.).
    L’art. 361 c.p. prevede due distinte figure di reato configurabili come casi di omissione (mancato adempimento dell’obbligo di denuncia) o di ritardo (tale da ostacolare l’applicazione della legge penale):
  • commette il primo reato (art. 361 comma 1) il Pubblico Ufficiale il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità Giudiziaria, o ad un’altra Autorità che a quella ha l’obbligo  di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni;
  • commette il secondo reato (art. 361 comma 2) l' Ufficiale o l’Agente di polizia  giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto  (=relazione).

Presupposto del fatto:

Occorre accertare innanzitutto che il Pubblico Ufficiale sia venuto a conoscenza di un reato perseguibile di ufficio, o nell’esercizio delle sue funzioni o a causa delle sue funzioni.

  • Si pensi, ad esempio, al caso in cui il personale del Corpo in servizio in porto (N.O.I.P.) assista ad uno «scippo con destrezza» (art. 625, n. 4) da parte di alcuni malavitosi nei confronti di un passeggero presso l’agenzia marittima di Palau.

In questa ipotesi, non rientrando il reato nella sfera di nostra competenza, comunque in qualità di Pubblici Ufficiali, abbiamo l’obbligo di fare denuncia o direttamente all’Autorità giudiziaria o alla Stazione dei Carabinieri di Palau.

Peraltro, se il Pubblico Ufficiale è un Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria (v. artt. 55 e 57 c.p.p.) basta accertare che abbia avuto notizia del reato: non importa in quale modo abbia avuto la notizia. 

  • Si pensi, ad esempio, al caso in cui il personale del Corpo in servizio in porto (N.O.I.P.) assista ad uno «sversamento (volontario) di morchie» (art. 4 e 8 D.lgs. 202/2007), da parte d una nave mercantile in sosta nel porto di Palau.

In questa ipotesi, rientrando il reato di inquinamento da nave nella sfera di nostra competenza (art. 23 Legge 979/82) in qualità di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria, su di noi incombe istituzionalmente l’obbligo di «prendere notizia di reato» e di fare rapporto (=relazionare) al Dirigente dell’ufficio da cui dipendiamo per la successiva comunicazione della N.d.R. all’Autorità Giudiziaria. 
Oppure, al caso in cui il personale di guardia in Capitaneria, viene a conoscenza, in occasione della procedura di sbarco di un marittimo, del «mancato aggiornamento, da parte dell’armatore, del piano di sicurezza dell’ambiente di lavoro» (artt. 6, comma 2 e 35 D.lgs. 271/99).
In questa ipotesi, rientrando il reato nella sfera di nostra competenza (art. 20 e ss. D.lgs. 271/99) in qualità di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria, su di noi incombe istituzionalmente l’obbligo di «prendere notizia di reato» e di fare rapporto (=relazionare) al Dirigente dell’ufficio da cui dipendiamo per la successiva comunicazione della N.d.R. all’Autorità Giudiziaria.

Elementi essenziali:

Accertato che il Pubblico Ufficiale sia venuto a conoscenza di un reato nell’esercizio o a causa delle sue funzioni – o semplicemente che sia venuto comunque a conoscenza di un reato, se quel Pubblico Ufficiale è un Ufficiale o un Agente di polizia giudiziaria – occorre accertare:  

  1. che il Pubblico Ufficiale abbia omesso di riferire del reato all’A.G. – o ad una Autorità che a quella abbia l’obbligo di riferire oppure che abbia riferito la notizia con ingiustificato ritardo;
  2. che il Pubblico Ufficiale abbia volontariamente e coscientemente omesso di presentare il
    rapporto o abbia tardato senza plausibile ragione, a presentarlo. 

Qualora l’omissione o il ritardo fosse dipeso da negligenza, imprudenza o imperizia di fatto non costituirebbe reato, ma grave mancanza punibile in sede disciplinare (artt. 16 e 17 disp. Att. c.p.p.).