Impianto sanzionatorio in materia di rifiuti prodotti dalle navi
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Per quanto concerne il sistema sanzionatorio attualmente vigente in materia di rifiuti, l'art. 13 del D.L.vo 24 giugno 2003 n. 182 “Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”, prevede una serie di «sanzioni amministrative» per le violazioni commesse dai gestori degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti e dai comandanti delle navi.
- I gestori degli impianti e i responsabili del servizio raccolta che non adempiono ai dovuti «obblighi di comunicazione» e di «tenuta dei registri» sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 52 del D.Lgs 22/97, ora contenute nell'art. 258 del Testo Unico sull'ambiente (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari):
- Per le mancate o inesatte comunicazioni vi è la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro, mentre per l'omessa tenuta dei registri di carico e scarico, ovvero per l'incompletezza di tali registri, vi è la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro.
- Per i registri relativi a rifiuti pericolosi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione.
- Il comandante della nave che non ottempera agli «obblighi di notifica» di cui all'art. 6, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3000 euro a 30.000 euro.
- Il comandante di una nave, diversa da un peschereccio o da un'unità da diporto che, approdando in un porto, «non conferisce i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico», in violazione degli artt. 7, comma 1, e 10, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3000 euro a 30.000 euro.
- Il comandante di un peschereccio o di un'unità da diporto che «non conferisce i rifiuti prodotti ad un sistema di raccolta», è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 500 euro.
► Competenza e giurisdizione
L’articolo 135, al comma 2 (Competenza e giurisdizione) del Testo Unico sull'ambiente dispone:«Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , ai fini della sorveglianza e dell’accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento provvede il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.); può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato. Il Corpo delle capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla sorveglianza e all’accertamento delle violazioni di cui alla parte terza del presente decreto quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l’ambiente marino e costiero».
L’articolo 195, n. 5 (Competenze) del Testo Unico sull'ambiente dispone : «Fatto salvo quanto previsto da decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell’accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di “rifiuti nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti” (di cui alla parte quarta del presente decreto), provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato».