Diritto di Visita

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É la facoltà attribuita alle navi da guerra di sottoporre a «visita» in alto mare, in tempo di pace, una nave mercantile nei soli casi in cui vi sia fondato sospetto che questa:

  1. sia dedita alla «pirateria» o alla «tratta degli schiavi»;
  2. effettui «trasmissioni radio o televisive non autorizzate»;
  3. sia «priva di nazionalità» o, benché batta bandiera straniera o «rifiuti di mostrare la propria bandiera», abbia in realtà la stessa nazionalità della nave da guerra.

Nella prassi marittima vigente è uso far ricorso a questo diritto qualora una "nave da guerra" incontri una nave mercantile che non alzi bandiera e, sospettando l'esistenza di una delle suindicate situazioni, decida di effettuare la "inchiesta di bandiera". Qualora a seguito della visita, i sospetti si rivelino fondati, la nave mercantile può essere condotta con la forza, per gli opportuni provvedimenti, in un porto nazionale o in un porto estero ove risieda un'Autorità consolare purché si tratti di:

  1. nave nazionale che eserciti pirateria o tratta degli schiavi, o che abbia commesso irregolarità occultando la propria nazionalità (artt. 200 e 202, Cod. nav.) o falsificando i documenti di bordo;
  2. nave straniera dedita alla pirateria.

Al di fuori di queste ipotesi, alla nave da guerra è solo consentito di "raccogliere" le prove dell'attività illecita, trasmettendo un dettagliato rapporto alle "Autorità nazionali" per l'inoltro allo Stato di cui la nave batte la bandiera.
Se l'esito della visita porti a ritenere infondati i sospetti, la nave fermata deve essere "indennizzata" per le perdite e i danni subiti.