Sequestro probatorio: modus operandi

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  • Organo che procede:
  1. Possono procedervi solo gli Ufficiali di polizia giudiziaria, salvo i casi di necessità e urgenza anche gli Agenti di polizia giudiziaria (sempre specificamente motivati).
  • Oggetto del sequestro:
  1. Le cose che costituiscono il corpo del reato e le cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti (art. 253 comma 1)
  • Presupposti
  1. La Polizia Giudiziaria procede al sequestro quando vi è pericolo che le cose, le tracce o i luoghi del reato si alterino, si disperdano o comunque si modifichino e il Pubblico Ministero non può intervenire tempestivamente (art. 354) o prima che lo stesso non abbia assunto la direzione delle indagini.
    Tali situazioni di necessità e urgenza non riguardano, naturalmente, le ipotesi di sequestro delegato dal Pubblico Ministero (art. 253 comma 3) (salvo il caso in cui la Legge stessa preveda il sequestro obbligatorio per una determinata ipotesi di reato)....
  • La legge quadro sulla pesca n. 154/2016 e successive modifiche prevede, ad esempio, il sequestro di specie ittiche (risorse biologiche), catturate mediante l’uso di materie esplodenti, corrente elettrica, sostanze tossiche (art. 9, comma 1).
  1. Il sequestro è eseguito in qualsiasi luogo e può avvenire anche nel corso dell’esecuzione di un altro atto di polizia giudiziaria (ad esempio, la perquisizione personale o domiciliare) oltre che su esibizione dell’interessato (art. 352 in rel. artt. 252 e 248 comma 1 c.p.p.).
  • Garanzie difensive:
  1. Il difensore ha facoltà di assistere all’atto; non ha diritto, però di essere preventivamente avvisato (art. 356 c.p.p.). La persona indagata deve essere avvisata se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia (art. 114 att.).
  2. Il Verbale di sequestro è depositato nella segreteria del P.M. entro il terzo giorno successivo al compimento dell’atto salvo che il P.M. non disponga di ritardare il deposito (art. 366 comma 2). 
  • Modalità esecutive e formalità:

Per le modalità esecutive, bisogna distinguere fra “cosa mobile” e “immobile”.

  1. Si procede al sequestro di “cosa materiale mobile” per mezzo della sua apprensione manuale (c.d. “impossessamento”) da parte della Polizia Giudiziaria. I reperti sono affidati alla custodia della segreteria del Pubblico Ministero - "Ufficio corpi di reato", salvo che ciò non sia possibile od opportuno.
  • Ad esempio, il sequestro degli attrezzi da pesca non consentiti, se facilmente trasportabili ovvero di sostanze stupefacenti
  1. Qualora si tratti, invece, di “immobili” o di cose di “difficile trasporto” o ancora di cose di “difficile custodia giudiziaria”, il sequestro si esegue in maniera simbolica, mediante mantenimento locale, della cosa, con la nomina di un custode e con l’apposizione, laddove possibile e/o necessario di cartelli monitori (“Opere sottoposte a sequestro penale”); sigilli [1] ovvero, in relazione alla natura delle cose, di altro mezzo idoneo, dispositivo o congegno applicato sulla cosa ed idoneo ad assicurane la conservazione e l’identità (=ossia ad indicare il vincolo imposto ai fini di giustizia)
  • Si pensi, ad esempio, al sequestro di automezzi, impiegati in attività illecite, navi o parti di queste di difficile rimozione da cui siano originati fenomeni d’inquinamento, manufatti, effettuati mediante cartelli monitori, ovvero interruzione di fornitura idrica ed elettrica, effettuati mediante l’apposizione di sigilli o altro mezzo idoneo come il bollo o il timbro applicato su ceralacca o su piombo per assicurane la conservazione e l’identità.
  1. Le cose sequestrate sono, di norma, affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria del Pubblico Ministero, ovvero affidate a un «custode» ai sensi degli artt. 120 e 259 c.p.p.
    Anche lo stesso indagato e la persona offesa potrebbero essere nominati custodi del corpo del reato anche se un affidamento alle persone indicate non è da privilegiare. Nel Verbale di sequestro va menzionata la nomina del custode, la sua accettazione e la sua assunzione degli obblighi di legge.
  1. Nel caso di sequestro di carte (eventuali atti quali concessioni, autorizzazioni, ecc.), le stesse sono numerate e sottoscritte singolarmente da chi procede al sequestro. Se ciò non è possibile esse sono chiuse in uno o più pacchi sigillati, numerati e timbrati (art. 81 norme att.). 
  • Documentazione e trasmissione:
  1. L’atto di sequestro è documentato mediante Verbale, (art. 357 comma 2 lett. d c.p.p.
  2. Il verbale deve essere sottoscritto da chi ha eseguito il sequestro e da chi era presente; contiene l’elenco delle cose sequestrate e la descrizione delle cautele adottate per assicurarle; indica inoltre la specie ed il numero dei sigilli apposti.
  3. Il verbale è redatto nel corso del compimento dell'atto ma può, peraltro, essere redatto immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze (da indicarsi specificamente) che impediscono la documentazione contestuale (art. 373 comma 4 in rel. all'art. 357 comma 3 c.p.p.).

► Il Verbale di sequestro deve, comunque, contenere i seguenti elementi: 

  1. la descrizione delle operazioni compiute per effettuare il sequestro;
  2. la enunciazione dei motivi che hanno indotto l’Ufficiale di polizia giudiziaria ad operare il sequestro;
  3. l’elenco analitico delle cose sequestrate, la descrizione delle misure adottate per l’assicurazione delle stesse, nonché il tipo ed il numero dei sigilli apposti;
  4. indicazione circa le determinazioni adottate, con riferimento all’eventuale custodia delle cose sequestrate, con particolare riferimento al luogo della custodia ed alla persona designata quale responsabile della stessa;
  5. la sottoscrizione da parte di chi ha eseguito il sequestro, di chi era presente al compimento del relativo atto, dell’eventuale custode nominato nonché la dichiarazione di quest’ultimo di
    assumere gli obblighi di legge.
  6. Il Verbale è consegnato in copia, laddove possibile, alla persona[2] alla quale le cose sono state sequestrate, ed è trasmesso senza ritardo e comunque non oltre le 48 ore al P.M. del luogo dove il sequestro è stato eseguito (art. 355 comma 1 c.p.p.).
  • Utilizzazione:
  1. Il Verbale di sequestro ha utilizzabilità piena prima del giudizio ed utilizzabilità originaria piena anche nel giudizio (art. 431 comma 1 lett. b c.p.p.).
  • Convalida del sequestro:
  1. Quando ha proceduto al sequestro, la Polizia Giudiziaria enuncia nel verbale la motivazione del sequestro e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate . Il verbale è trasmesso senza ritardo e comunque non oltre le 48 ore[3] al Pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito.
  2. Il P.M. (che è dunque quello del luogo del sequestro anche se diverso da quello che conduce le indagini) nelle 48 ore successive, con decreto motivato, convalida il sequestro (se riconosce che sussistevano le condizioni per effettuarlo) ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate.
  3. Quando il P.M. ravvisa che la Polizia Giudiziaria ha effettuato il sequestro in assenza dei presupposti di legge, può non convalidare il sequestro e disporre sulle stesse cose un altro, autonomo sequestro (indipendentemente dalla circostanza che tali cose siano state o meno restituite all'avente diritto).
  4. Nel caso di convalida, alla persona deve essere notificata copia del decreto di convalida del sequestro effettuata dal Pubblico Ministero.
  5. Contro il decreto di convalida può essere proposta richiesta di riesame anche nel merito (art. 324 c.p.p.) da parte dell'indagato, del suo difensore, della persona alla quale le cose sono state sequestrate e della persona che avrebbe diritto alla loro restituzione. La richiesta del riesame no sospende l'esecuzione del provvedimento (art. 355 commi 3 e 4 c.p.p.).

 


[1] Il sigillo è lo strumento simbolico attraverso cui si manifesta la volontà dello Stato diretta ad assicurare beni mobili o immobili contro ogni atto di disposizione o di manomissione.

[2] La Cassazione penale Sez. VI, 8/7/1999, n. 2668. ha stabilito che la mancata consegna all’interessato del decreto di sequestro disposto dall’A.G., ovvero quando al sequestro provveda la polizia giudiziaria, della copia del verbale di sequestro o del decreto motivato di convalida, non costituisce causa di nullità del provvedimento, mancando l’espressa previsione di tale causa di invalidità ed essendo garantito il diritto di difesa, dalla facoltà dell’interessato di produrre richieste di riesame entro 10 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza dell’atto.

[3] Secondo alcune sentenze, il sequestro perde efficacia se non è trasmesso al P.M. entro il termine di 48 ore (Cassa. 20/10/1995, Lo Noce); secondo altre, la perdita di efficacia consegue solo alla mancata convalida entro il complessivo termine di 96 ore dal sequestro (Cassa. 11/10/1995, Papa).