Il concorso di reati

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Può dirsi che si ha «concorso di reati» nel caso in cui una persona che ha violato più volte (violazione plurima) la legge penale, deve rispondere nello stesso tempo di più reati.

Non si ha concorso di reati nei casi in cui la legge, nella previsione tipica della singola norma incriminatrice, fa rientrare più fatti che, singolarmente considerati, costituiscono reati diversi.

  • Come ad esempio, la rapina che comprende le fattispecie del furto e della violazione privata.

La violazione plurima della legge penale può peraltro intervenire con forme e modalità diverse e, talvolta, può essere solo apparente (in quanto sostanzialmente si viola un’unica norma).
Il concorso di reati assolve la funzione di limitare l’entità della pena da applicare a chi deve essere giudicato per più reati.

  • Quanto alla disciplina del concorso di reati, sono concepibili in astratto "tre sistemi":
  1. assorbimento, in virtù del quale si applica solo la pena prevista per il reato più grave;
  2. cumulo materiale, per il quale si applicano tante pene quanti sono i reati commessi;
  3. cumulo giuridico, per il quale si applica la pena prevista per il reato più grave, aumentata proporzionalmente alla gravità delle pene previste per gli altri reati: la pena complessiva risulta però inferiore al cumulo materiale.

Quando un soggetto deve rispondere di più reati, si verifica il concorso di reati, che può essere: formale o materiale

  • E' «formale» allorché la pluralità di violazioni corrisponde ad una sola condotta.
  • E' «materiale» (o reale) allorché la pluralità di violazioni della legge penale corrisponde ad una pluralità di condotte.

In entrambe le forme il concorso può può essere «eterogeneo» od «omogeneo», a seconda che si tratti della violazione della stessa disposizione incriminatrice o di disposizioni diverse.