La testimonianza della Polizia Giudiziaria

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In base al principio della «separazione delle fasi» (indagine - dibattimento), il Giudice del dibattimento non conosce gli atti delle indagini, ma deve formarsi il proprio convincimento sulla base di quanto avviene davanti ai suoi occhi, quindi, gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria, dovranno di volta in volta, «ricostruire» in dibattimento l’attività di indagine da essi compiuta e sottoporsi, come tutti gli altri testimoni, all’«esame incrociato»; vale a dire alle domande e alle controdomande che le parti hanno facoltà di rivolgere per saggiare l’affidabilità delle dichiarazioni rese.

E’ ben vero che l’Ufficiale o l’Agente di polizia giudiziaria potranno essere autorizzati a consultare in aiuto alla memoria, i documenti da loro redatti (ad esempio, relazioni di servizio, annotazioni ...), ma è altrettanto vero che l’Ufficiale e l’Agente non potranno limitarsi a pronunciare “astanche e ripetitive formule di conferma...” degli atti assunti durante le indagini... (del tipo: ...confermo gli atti !!) e che, di conseguenza, l’esito di molti processi potrà dipendere direttamente dalla "credibilità" della testimonianza resa dalla Polizia Giudiziaria.
Tanto più l’Ufficiale o l’Agente sarà professionalmente preparato a reggere le domande tanto più agevole sarà per il Pubblico Ministero dimostrare l’attendibilità della sua accusa.