Inquinamento ambientale

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Il nuovo articolo 452-bis del codice penale punisce l'inquinamento ambientale sanzionando con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento "significativi e misurabili" dello stato preesistente "delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo" (n. 1) o "di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna" (n. 2).

Il testo dell'art. 452- bis fa riferimento al carattere abusivo della condotta, formula  già utilizzata dal legislatore (oltre che nel codice penale) all'articolo 260 del codice dell'ambiente, che sanziona le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. E' poi attribuito rilievo penale alle sole alterazioni "significative e misurabili" dell'acqua o dell'aria o di porzioni "estese o significative" del suolo o del sottosuolo, nonché di un ecosistema. Il concetto di compromissione o deterioramento "significativi e misurabili" riprende la definizione di danno ambientale di cui all'art. 300 del Codice dell'ambiente (qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima). La nozione comunitaria di "danno ambientale" posta dalla direttiva 2004/35/CE usa l'espressione "mutamento negativo misurabile. di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente".

Il secondo comma prevede un'ipotesi aggravata (aumento di pena fino a un terzo), quando il delitto sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero un danno di specie animali o vegetali protette.

Con la sentenza n. 46170 del 3/11/2016   , la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che la "compromissione" o il "deterioramento", di cui al delitto di inquinamento ambientale previsto dall'art. 452-bis cod. pen. si risolvono in una alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema, caratterizzata, nel caso della "compromissione", da una condizione di squilibrio "funzionale", incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell'ecosistema medesimi e, nel caso del "deterioramento", da una condizione di squilibrio "strutturale", connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi. La stessa sezione, con la sentenza n. 15865 del 2017 ha affermato che «Il delitto di inquinamento ambientale, di cui all'art. 452-bis cod. pen. , è reato di danno, integrato da un evento di danneggiamento che, nel caso del "deterioramento", consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile, il valore o da impedirne anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole, mentre, nel caso della "compromissione", consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare». Nella stessa sentenza la Suprema Corte ha precisato che «La condotta "abusiva" di inquinamento ambientale, idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 452-bis cod.pen. , comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorchè non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative; ne consegue che, ai fini della integrazione del reato, non è necessario che sia autonomamente e penalmente sanzionata la condotta causante la compromissione o il deterioramento richiesti dalla norma. (Fattispecie di inquinamento di corso d'acqua cagionato da un accumulo di reflui - penalmente irrilevanti singolarmente considerati, essendo inferiori ai valori limite stabiliti nel D.Lgs. n. 152 del 2006 - provenienti da impianto di depurazione privo di autorizzazione allo scarico)».

L'articolo 452-ter riguarda l'ipotesi di morte o lesioni come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale. Tale disposizione prevede quindi per l'inquinamento ambientale aggravato dall'evento un catalogo di pene graduato in ragione della gravità delle conseguenze del delitto ovvero:

  • la reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni se dall'inquinamento ambientale derivi ad una persona una lesione personale (escluse le malattie di durata inferiore a 20 giorni: è il caso in cui la  lesione personale è punibile a querela);
  • la reclusione da 3 a 8 anni se ne derivi una lesione grave;
  • la reclusione da 4 a 9 anni se ne derivi una lesione gravissima;
  • la reclusione da 5 a 12 anni in caso di morte della persona.

Ove gli eventi lesivi derivati dal reato siamo plurimi e a carico di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo, fermo restando tuttavia il limite di 20 anni di reclusione.