Elementi costitutivi delle norme giuridiche

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Le «norme giuridiche» sono quel complesso di statuizioni attraverso le quali lo Stato, mediante la minaccia di una «sanzione», proibisce determinati comportamenti umani che considera contrari ai fini che esso persegue.

Ogni norma, per forza di cose, è composta da due «elementi costitutivi»:

  1. precetto
  2. sanzione

Il «precetto» è rappresentato dalla «prescrizione» e cioè dal comando o dal divieto (impliciti o espliciti) di compiere una determinata azione.

La «sanzione» è rappresentata, invece, dalla «conseguenza giuridica» che deriva dalla inosservanza del precetto.
Una norma di puro precetto senza sanzione sarebbe destinata ad avere uno scarso se non nullo effetto deterrente ed impositivo atteso che mancherebbe la possibilità per l'ordinamento giuridico di imporre l'osservanza nel caso in cui questa non si realizzi volontariamente da parte dei destinatari della norma stessa.
Se all'inosservanza delle prescrizioni contenute in una norma giuridica consegue l'applicazione di una «sanzione penale», la norma giuridica appartiene alla categoria delle «norme penali».

  • Ad esempio: l’art. 593 c.p. che prevede il delitto di omissione di soccorso dispone che «Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309 .
  • Ad esempio: l’art. 1158 Cod. nav. che prevede il delitto di omissione di assistenza a navi o persone im pericolo dispone che «Il comandante di nave, di galleggiante o di aeromobile nazionale o straniero che ometta di prestare assistenza ovvero di tentare il salvataggio nei casi in cui ne ha l’obbligo…, è punito con la reclusione fino a 2 anni». La pena è della reclusione da 1 a 6 anni, se dal fatto deriva una lesione personale, da 3 a 8 anni, se ne deriva la morte. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a 6 mesi….. La prima parte della norma, che impone l’obbligo del soccorso, è il precetto, mentre la seconda parte di essa, che prevede la pena che dovrà essere applicata nel caso di inosservanza di questo obbligo, costituisce, invece, la sanzione.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale (582), la pena è aumentata (64); se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata. La prima parte della norma, che impone l’obbligo del soccorso, è il precetto, mentre la seconda parte di essa, che prevede la pena che dovrà essere applicata nel caso di inosservanza di questo obbligo, costituisce, invece, la sanzione».

  • Ad esempio: l’art. 1113 Cod. nav. che prevede il delitto di omissione di soccorso dispone che «Chiunque, richiesto dall’Autorità competente (art. 70 e 107 Cod. nav.), omette di cooperare con i mezzi dei quali dispone al soccorso di una nave e o di un galleggiante, o di una persona in pericolo ovvero all’estinzione di un incendio, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni» (artt. 1121 e 1124 Cod. nav.). La prima parte della norma, che impone l’obbligo del soccorso, è il precetto, mentre la seconda parte di essa, che prevede la pena che dovrà essere applicata nel caso di inosservanza di questo obbligo, costituisce, invece, la sanzione.

Di contro, se all'inosservanza delle prescrizioni contenute nella norma giuridica consegue l'applicazione di una «sanzione amministrativa», la norma giuridica appartiene alla categoria delle «norme amministrative».

  • Ad esempio: l’art. 1193 comma 1 Cod. nav. che prevede l'illecito amministrativo per l' inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo dispone che «Il comandante di nave mercantile che naviga senza avere a bordo i documenti prescritti (art. 299 Cod. nav.), è punito la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.549 € a 9.296 €» . La prima parte della norma, che impone il divieto di occupazione di spazio demaniale per mezzo di un veicolo, è il precetto, mentre la seconda parte di essa, che prevede la sanzione amministrativa che dovrà essere applicata nel caso di inosservanza di questo divieto, costituisce, invece, la sanzione.
  • Ad esempio: l’art. 1161 comma 2 Cod. nav. che prevede l'illecito amministrativo di abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata dispone che «Se l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103 ad € 619; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'art. 54» . La prima parte della norma, che impone il divieto di occupazione di spazio demaniale per mezzo di un veicolo, è il precetto, mentre la seconda parte di essa, che prevede la sanzione amministrativa che dovrà essere applicata nel caso di inosservanza di questo divieto, costituisce, invece, la sanzione.

 

 

Rispetto agli «elementi costitutivi» le norme giuridiche si distinguono in norme:

  1. perfette
  2. imperfette
  3. in bianco